Sentenza n. 560/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del certificato di matrimonio redatto in data -OMISSIS- che ha unito in matrimonio il Geom. -OMISSIS- -OMISSIS- e la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti ad esso collegati, presupposti, conseguenti, successivi ed inerenti, con ordine all’Ufficiale di Stato Civile di effettuare la cancellazione dell’atto di matrimonio dai Registri di Stato Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: certificato di matrimonio celebrato fuori dalla casa comunale in imminente pericolo di vita e richiesta di cancellazione dell'atto dai registri di stato civile
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il certificato del matrimonio civile contratto dal padre, ventuno giorni prima del decesso, con la propria badante di nazionalità albanese. Con il primo motivo ha dedotto il travisamento dei fatti e l'insussistenza del presupposto del pericolo imminente di vita richiesto per la celebrazione fuori dalla casa comunale ai sensi dell'art. 101 c.c., sostenendo che il certificato medico attestasse soltanto una condizione di salute precaria e la necessità di riposo. Con il secondo motivo ha denunciato l'omissione degli adempimenti formali previsti dalla legge, tra cui le pubblicazioni, il nulla osta dell'autorità albanese e la produzione dei certificati anagrafici e di stato civile della sposa; ha sostenuto, in particolare, che la mancanza del nulla osta previsto dall'art. 116, comma 1, c.c. avrebbe invalidato il matrimonio anche in presenza del pericolo di vita. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assorbendo ogni ulteriore questione processuale e di merito. Ha rilevato che entrambe le censure presupponevano l'invalidità del matrimonio: la prima contestava l'insussistenza delle condizioni sanitarie per la celebrazione secondo l'art. 101 c.c.; la seconda deduceva la mancanza del nulla osta richiesto dall'art. 116, comma 1, c.c. La controversia riguardava quindi una questione di stato, riservata al giudice ordinario dall'art. 8, comma 2, c.p.a., che esclude l'accertamento incidentale di tali questioni da parte del giudice amministrativo. La medesima conclusione è stata ritenuta coerente con gli artt. 95 e seguenti del d.P.R. n. 396/2000, che affidano all'autorità giudiziaria ordinaria le procedure di rettificazione e correzione dello stato civile, comprese la cancellazione di un atto indebitamente registrato; all'ufficiale di stato civile resta invece il potere di correggere i soli errori materiali di scrittura ai sensi dell'art. 98, comma 1, del medesimo decreto. Il TAR ha precisato che gli atti di stato civile sono atti di documentazione e certezza, non provvedimenti amministrativi soggetti a riesame in autotutela. La causa può essere tempestivamente riassunta davanti al giudice ordinario, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. e dell'art. 59, comma 2, l. n. 69/2009. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
celebratione del matrimonio fuori dalla casa comunale in caso di imminente pericolo di vita
La ricorrente invocava la norma per sostenere che la celebrazione presso l'abitazione fosse priva del presupposto sanitario richiesto; il TAR ha qualificato tale questione come attinente alla validità del matrimonio e quindi allo stato delle persone.
nulla osta necessario in ragione della nazionalità della sposa
La dedotta mancanza del nulla osta era un ulteriore profilo di invalidità del matrimonio, incidente su una questione di stato riservata al giudice ordinario.
riserva alla cognizione del giudice ordinario le questioni di stato
Il giudice amministrativo non può conoscere neppure incidentalmente delle questioni di stato, quando la domanda amministrativa presupponga l'accertamento dell'invalidità del matrimonio.
procedure di rettificazione e correzione degli atti dello stato civile
Le procedure relative alla rettificazione e alla cancellazione degli atti di stato civile indebitamente registrati sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
art. 98, comma 1, d.P.R. n. 396/2000
correzione di errori materiali di scrittura
All'ufficiale dello stato civile è attribuita la sola correzione degli errori materiali di scrittura, non la verifica sostanziale della validità del rapporto documentato.
tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario
La riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 59, comma 2, l. n. 69/2009
tempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario
La norma è richiamata quale fondamento della conservazione degli effetti della domanda in caso di riassunzione davanti al giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di un atto di stato civile presuppone l'accertamento dell'invalidità del matrimonio o di altra questione relativa allo stato delle persone, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non può essere decisa, neppure incidentalmente, dal giudice amministrativo.
- La richiesta di cancellazione di un atto di stato civile indebitamente registrato deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 95 e seguenti del d.P.R. n. 396/2000 davanti all'autorità giudiziaria ordinaria; l'ufficiale dello stato civile conserva soltanto il potere di correggere errori materiali di scrittura.
- Gli atti dello stato civile, pur essendo formati da un'amministrazione, hanno funzione di documentazione e certezza e non sono assoggettati alle regole proprie del riesame dei provvedimenti amministrativi; la loro conformità alla situazione reale deve essere verificata nelle forme tipiche previste dalla legge.
- La tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice ordinario, dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione amministrativa, conserva gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
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