Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla querela di falso proposta in via principale davanti al Tribunale di Trapani da alcuni soggetti contro documenti denominati "Partecipazione a corso di formazione per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro", prodotti dalla società in un diverso giudizio dinanzi al giudice del lavoro. Gli attori sostenevano che tali documenti fossero stati compilati dopo la loro sottoscrizione, senza autorizzazione, e con contenuto non corrispondente al vero quanto all’effettiva partecipazione ad attività di formazione nei giorni indicati. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non indicati gli elementi di falsità in violazione dell’art. 221 c.p.c. e non provata la sottoscrizione di fogli in bianco e il successivo riempimento absque pactis. La Corte d’appello di Palermo confermava il rigetto. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 221, 163, 164 e 183 c.p.c., sostenendo che il requisito dell’indicazione delle prove di falsità dovesse coordinarsi con le regole sulla rinnovazione/integrazione dell’atto e con la facoltà di precisare i mezzi di prova nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello avrebbe trascurato una deposizione testimonial che, a loro dire, confermava la compilazione successiva alla sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nella querela di falso proposta in via principale, l’art. 221, comma 2, c.p.c. impone, a pena di nullità, l’indicazione non solo degli elementi ma anche delle prove della falsità; tale requisito resta fermo anche se il giudice assegna i termini di cui all’art. 183 c.p.c. per l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali. Ha quindi ritenuto infondato il primo motivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il vizio motivazionale attingeva una parte della motivazione non costituente ratio decidendi, poiché il giudice di merito aveva definito la querela in rito per il mancato rispetto del requisito di ammissibilità; in ogni caso, la circostanza allegata non era decisiva ma solo possibile. Sono state poste a carico solidale dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    La querela di falso, sia proposta in via principale sia in corso di causa, deve contenere a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità; il requisito non viene meno per effetto dell’assegnazione dei termini istruttori di cui all’art. 183 c.p.c.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di integrazione/rinnovazione dell’atto, ma la Corte non ha accolto tale lettura rispetto ai requisiti speciali della querela di falso.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per invocare un termine di integrazione, ma ritenuto non idoneo a sanare la mancanza del requisito specifico dell’art. 221, comma 2, c.p.c.

  • art. 183 c.p.c.

    L’assegnazione dei termini per precisare i mezzi di prova e depositare documenti è compatibile con il giudizio di querela di falso, ma non elimina il requisito di validità dell’indicazione delle prove di falsità nell’atto introduttivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata per il primo motivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, invocata per il secondo motivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per la c.d. doppia conforme, che comunque avrebbe limitato il sindacato sul vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella querela di falso proposta in via principale, l’atto introduttivo deve contenere, a pena di nullità e quindi di inammissibilità, l’indicazione specifica non solo degli elementi di fatto, ma anche delle prove della falsità, salvo che la falsità emerga ictu oculi dal documento.
  • La facoltà di ottenere termini istruttori o di precisare i mezzi di prova non sana la mancanza dei requisiti speciali di validità della querela di falso richiesti dall’art. 221, comma 2, c.p.c.
  • La disciplina generale sulla nullità degli atti introduttivi non può essere invocata per elidere una prescrizione speciale posta a presidio dell’ammissibilità di un rimedio processuale particolare.
  • Quando il giudice di merito definisce la querela di falso in rito per mancanza di un requisito di ammissibilità, le ulteriori argomentazioni sul merito risultano prive di autonoma rilevanza e non sono utilmente censurabili come ratio decidendi.
  • Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere decisivo; non basta un elemento che prospetti una mera possibilità o che non incida sulla ragione decisoria effettivamente posta a base della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.