Sentenza del 07/06/2017 n. 14141 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1999, con cui era stata recuperata a tassazione la deduzione di una perdita su crediti. L’Agenzia ha contestato, con i primi due motivi, la violazione degli artt. 66 e 75 del D.P.R. n. 917/1986 e l’insufficienza della motivazione: secondo l’Ufficio, la deduzione era stata ammessa senza indicare elementi univoci che dimostrassero la difficoltà di riscossione, benché la debitrice non fosse assoggettata a procedura concorsuale. Ha inoltre impugnato il rigetto dell’appello sulle sanzioni per irregolare tenuta della contabilità, denunciando vizi motivazionali con riferimenti tra loro contraddittori.
La decisione
La Cassazione ha accolto i primi due motivi: la CTR del Lazio aveva ritenuto idonei gli elementi prodotti dalla contribuente senza identificarli né spiegare perché fossero complessivamente univoci. La valutazione era particolarmente rilevante considerata la rinuncia a un credito di oltre un miliardo e mezzo di lire, definito con una transazione di soli 400 milioni, e le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio sulla solvibilità della debitrice, che indicavano margine operativo, attività patrimoniali e accesso al credito presso banche e fornitori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per contraddizione interna tra la rubrica e il momento di sintesi. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, artt. 66 e 75
Qualora il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, il creditore che voglia dedurre la perdita sul credito ha l'onere di allegare e documentare elementi univoci circa la difficoltà dell'esazione.
La deduzione della perdita su crediti, quando il debitore non è sottoposto a procedura concorsuale, richiede che il creditore alleghi e documenti elementi univoci sulla difficoltà di riscossione. Il giudice deve indicare e valutare tali elementi, spiegandone l’univocità complessiva.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la denuncia di un vizio ai sensi del n. 4 nella rubrica e quella di un vizio ai sensi del n. 5 nel momento di sintesi risultavano internamente contraddittorie.
Massime di principio
- Se il debitore non è sottoposto a procedura concorsuale, la perdita su crediti non può essere dedotta sulla base della sola affermazione che il credito è irrecuperabile: occorrono elementi allegati e documentati, univoci quanto alla difficoltà di riscossione.
- La motivazione che riconosce la deducibilità deve identificare gli elementi probatori e spiegare perché, considerati nel loro insieme, dimostrino la difficoltà di esazione. La conclusione non può essere meramente assertiva.
- La valutazione della recuperabilità deve confrontarsi con gli elementi contrari presenti in atti, inclusi quelli di una consulenza tecnica sulla solvibilità del debitore; una rinuncia o transazione di importo molto inferiore al credito può rendere particolarmente necessario motivare la prova della perdita.
- Nel formulare un motivo di ricorso per cassazione, la rubrica e la relativa illustrazione devono essere coerenti nell’individuare il vizio denunciato; una contraddizione interna può comportarne l’inammissibilità.
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