Cassazione Civile, Ordinanza n. 29256/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato in sede di legittimità la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, pur avendo confermato l’annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per omessa notifica dell’atto presupposto (avviso di accertamento TARI per l’anno 2015), aveva ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese di lite disposta in primo grado. Il ricorso per cassazione denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91, 92, 112, 132 e 366 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la motivazione sulla compensazione fosse apparente, apodittica e illogica e che le ragioni addotte (parvità della materia, mancata costituzione del Comune, assenza di contestazione, facile soluzione della controversia) non integrassero le "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dalla legge per derogare al principio di soccombenza. Il Comune non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la compensazione delle spese possa essere disposta solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; nel caso concreto, le ragioni indicate dai giudici di merito erano inidonee perché riferibili semmai alla quantificazione delle spese e non alla compensazione, oltre a non elidere la soccombenza dell’ente impositore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge in tema di spese processuali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
Nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate.
Richiamato per il principio della soccombenza nella regolazione delle spese.
Richiamato per i presupposti eccezionali della compensazione delle spese.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’obbligo di motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso a tutela del giusto processo e della motivazione.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4
Richiamato come disciplina della liquidazione e riduzione dei compensi, distinta dai presupposti della compensazione delle spese.
d.m. 13 agosto 2022, n. 147, art. 2
Richiamato come modifica della disciplina sulla liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge: soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere puntualmente e chiaramente indicate nella motivazione.
- Le ragioni addotte per giustificare la compensazione non possono essere illogiche, erronee o solo apparenti; in difetto, la statuizione sulle spese viola la norma processuale ed è censurabile in cassazione.
- Elementi come la modesta entità della controversia, la semplicità della decisione o la mancata costituzione della controparte possono incidere sulla liquidazione/quantificazione delle spese, ma non bastano di per sé a superare il principio di soccombenza mediante compensazione.
- La soccombenza dell’ente impositore non viene meno per il solo fatto che la lite sia di facile soluzione o che la parte pubblica non si sia costituita; tali circostanze non equivalgono a gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
- Quando il giudice di merito fa malgoverno dei presupposti legali della compensazione delle spese, la cassazione deve disporre il rinvio al giudice di merito per nuovo esame della regolazione delle spese.
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