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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23331/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per fatti qualificati come rapina e danneggiamento. I motivi dedotti in cassazione censurano la motivazione della sentenza di merito: 1) si lamenta motivazione apparente in relazione al danneggiamento della vetrina, sostenendo che tale fatto non fosse ascrivibile all'imputato; 2) si deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto alla rapina, assumendo che non vi fosse prova dell'asportazione del materiale da parte dell'imputato e che la Corte avesse valorizzato solo il lasso temporale tra i fatti, senza una valutazione individualizzante, reputando insufficiente anche la deposizione del teste indicato nel ricorso; 3) si contesta la sussistenza dell'elemento della violenza necessario per la rapina impropria, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in furto aggravato e che le dichiarazioni del teste valorizzato in appello non fossero sufficienti, oltre al fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere puntualmente alle doglianze già svolte in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero in sostanza reiterativi di censure già proposte in appello e, comunque, manifestamente infondati perché diretti contro una motivazione di merito logicamente lineare e non apparente, non affetta da vizi rilevanti in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la ricostruzione del fatto e la qualificazione in termini di rapina, osservando che la sentenza impugnata attribuiva chiaramente il fatto all'imputato anche sulla base delle dichiarazioni di più testimoni e delle caratteristiche fisiche dell'agente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È il parametro implicito dei vizi deducibili in cassazione: la Corte esclude la rilevanza di censure meramente fattuali o generiche quando la motivazione della sentenza impugnata è logica e non presenta violazioni di legge o travisamenti specificamente dedotti.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 628 c.p.

    Norma di riferimento per la qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina, contestata dal ricorrente che chiedeva una riqualificazione in furto aggravato.

  • art. 635 c.p.

    Norma di riferimento per il danneggiamento della vetrina, oggetto di censura quanto all'attribuibilità del fatto al ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che si risolvano nella mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello, se la sentenza impugnata ha comunque fornito risposta argomentata alle questioni sollevate.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica in modo percepibile dal testo della sentenza; non basta contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • La deduzione del travisamento della prova deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente un richiamo generico a una diversa valutazione delle testimonianze o dei tempi della condotta.
  • La qualificazione del fatto come rapina può essere confermata quando la sentenza di merito individui una ricostruzione coerente dell'appropriazione e della violenza, sorretta da plurime acquisizioni testimoniali e da una motivazione non implausibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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