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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29173/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato e ricettazione, entrambi commessi in tempi diversi nel mese di agosto-settembre 2022, con contestata recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione, sostenendo che mancasse la prova della consapevolezza della provenienza illecita della carta di circolazione. Con il secondo motivo ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 336 e 529 c.p.p. sulla validità della querela, assumendo che la formula utilizzata dal denunciante fosse generica e non integrasse una inequivoca volontà di punire. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, contestando il mancato riconoscimento dell'attenuante del particolare tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per il furto e il mancato bilanciamento più favorevole delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano pedissequamente riproduttivi di quelli già proposti in appello e già puntualmente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione coerente e adeguata, senza alcuna autonoma confutazione delle ragioni della decisione impugnata. In particolare, è stato evidenziato che sull'autovettura in uso all'imputato erano stati rinvenuti, oltre alla carta di circolazione, tutti i beni di provenienza delittuosa, senza giustificazione fornita dall'imputato; che nella querela risultava espressamente manifestata la volontà di punire il colpevole; e che il giudice di merito aveva già affrontato il tema dell'attenuante e del bilanciamento con la recidiva. Conseguentemente, la Corte ha applicato la regola dell'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per il furto contestato nel capo d).

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nel capo d), senza ulteriore specificazione nel testo.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per la ricettazione contestata nel capo b); la Corte richiama la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 336 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente sulla validità della querela; la Corte non accoglie la censura perché la querela conteneva espressa volontà punitiva.

  • art. 529 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente sulla validità della querela; la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Attenuante invocata dal ricorrente in relazione al furto; la Corte osserva che era già stata riconosciuta in primo grado e già valutata in appello.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Disposizione applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità e mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    Richiamato come attenuante già riconosciuta dal giudice di primo grado in relazione alla ricettazione.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato indirettamente dal riferimento al n. 7 dell'articolo per l'aggravante del furto.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera reiterazione di censure già esaminate e disattese integra aspecificità.
  • In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta dagli elementi fattuali del caso, quale il rinvenimento presso l'imputato di beni di provenienza delittuosa senza alcuna plausibile giustificazione.
  • La validità della querela non è esclusa da formule sintetiche se dagli atti emerge in modo espresso e inequivoco la volontà della persona offesa di punire l'autore del fatto.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento tra attenuanti e recidiva devono misurarsi con la motivazione del giudice di merito; se la questione è già stata affrontata in appello, il ricorso deve indicare specifiche ragioni di illogicità o violazione di legge per non essere inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFurtoRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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