Cassazione Penale, Ordinanza n. 07800/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato per avere, in un unico episodio, ceduto a terzi una dose di marijuana e detenuto ulteriori circa 42 grammi della stessa sostanza, non destinati all'uso personale. Il ricorso per cassazione deduceva, con un solo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge, contestando la conferma del giudizio di colpevolezza. La Corte rileva però che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, miravano a una nuova valutazione delle prove e non indicavano specifici travisamenti probatori, sicché risultavano estranee al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e privo di specifica critica alle argomentazioni della sentenza di appello, che aveva ricostruito in modo logico la cessione della dose e la detenzione del restante quantitativo di stupefacente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando anche l'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti contestata per cessione di una dose e detenzione di ulteriore sostanza non destinata all'uso personale
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso
legge sugli stupefacenti, richiamata per la definizione della detenzione e della cessione illecita di droga
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, quando non si confrontino specificamente con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo l'allegazione di specifici travisamenti delle prove rilevanti.
- In materia di stupefacenti, la detenzione non richiede necessariamente il contatto fisico continuo con la sostanza: è sufficiente un rapporto di signoria o disponibilità reale sulla droga, anche se mediato dal suo occultamento in un nascondiglio noto al detentore.
- La condotta di chi preleva con gesto consapevole la droga da un nascondiglio è indice dell'esistenza di un precedente rapporto materiale con la sostanza, idoneo a integrare la detenzione illecita.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compresa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, eventualmente aumentata nei limiti consentiti dalla legge.
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