Cassazione Penale, Sentenza n. 2817/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per usura aggravata (art. 644, comma 5, nn. 3 e 4 c.p.) e per estorsione aggravata in concorso, censurando: 1) la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (assenza di riscontri, genericità e contraddittorietà); 2) l'inidoneità della prova a dimostrare il carattere usurario dei tassi (mancata prova della consegna del capitale e della soglia usuraria); 3) la mancata prova della violenza/minaccia e della riconducibilità dell'atto estorsivo alla ricorrente; 4) la prescrizione dei reati; 5) l'erronea applicazione della recidiva reiterata e l'entità dell'aumento di pena; 6) la mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e 4; 7) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: la Corte d'appello aveva svolto un approfondito e motivato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, riscontrandole tra loro, con documentazione e con ammissioni dell'imputata; da ciò è derivata la prova del carattere usurario (interesse indicato intorno all'1% mensile con capitalizzazione) e della condotta estorsiva (minacce rivolte a Sibio Domenico). Ha poi respinto le doglianze sulla recidiva reiterata, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati indicativi di maggiore pericolosità sociale; la Corte territoriale ha motivato l'applicazione della recidiva. La questione della prescrizione è stata rigettata: i fatti usurari sono stati qualificati come condotta frazionata/consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall'ultima azione (1/12/2007), pertanto non era maturata; analoghi calcoli hanno escluso la prescrizione anche per l'estorsione. Sono stati altresì confermati l'applicazione delle aggravanti dell'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4, il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena; perciò è stata confermata la condanna alla pena inflitta in appello (pena principale confermata: reclusione anni 8 e mesi 2 e multa di euro 1.300,00, secondo quanto riportato in dispositivo) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 644 c.p. (usura), comma quinto, nn. 3 e 4
La Corte ha ritenuto provata l'aggravazione speciale: l'attività usuraria è stata esercitata con modalità e condizioni tali da integrare le aggravanti; le dichiarazioni delle persone offese e la documentazione sono state ritenute idonee a dimostrare la consapevolezza della posizione di bisogno delle vittime.
La minaccia/violenza per ottenere il pagamento di crediti usurari è stata valutata sufficiente per integrare il reato di estorsione in concorso con l'usura, sulla base della testimonianza di Sibio e del vaglio di attendibilità operato dalla Corte territoriale.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Regole di impugnazione di Cassazione richiamate: i motivi che mirano a una diversa valutazione delle prove testimoniali, se non affrontano specificamente la motivazione di merito, risultano inammissibili; la Cassazione conferma il principio per cui la valutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.
Applicazione della recidiva reiterata: la Corte ha richiamato principi di recente giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite) secondo cui è sufficiente l'esistenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive per reati indicativi di maggiore pericolosità sociale per l'applicazione dell'aumento.
art. 2, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251
Ha modificato il range sanzionatorio per l'usura (da 2 a 10 anni); tale intervento è stato richiamato per calcolare il termine di prescrizione e l'entità massima della pena, incidendo sul computo prescrizionale.
art. 133, 62-bis, 69 comma 2, 81 c.p. (determinazione della pena e circostanze)
Richiamati in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla valutazione del comportamento processuale e alla congruità della pena; la Corte territoriale ha esercitato correttamente il potere discrezionale di merito nel giudicare la pena.
Conseguenze processuali dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le dichiarazioni delle persone offese possono, se adeguatamente vagliate e motivate dal giudice di merito e se congruenti tra loro e con elementi documentali, costituire prova sufficiente per la condanna anche se non sempre richiesti riscontri esterni formali.
- In materia di usura, la dimostrazione del tasso applicato e delle modalità di capitalizzazione può fondarsi su dichiarazioni vittimali integrate da documentazione: se il giudice di merito le ritiene attendibili, sussiste il reato.
- La condotta estorsiva può concorrere con l'usura quando le minacce o la violenza sono impiegate per ottenere il pagamento dei crediti o degli interessi usurari; la prova della minaccia può essere ricavata da testimonialità adeguatamente valutata.
- Per la recidiva reiterata, in sede di cognizione è sufficiente l'esistenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive per reati che dimostrino una maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice.
- I reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata (come l'usura) producono decorrenza della prescrizione dall'ultima azione o dall'ultimo pagamento: la prescrizione va quindi calcolata dall'ultima manifestazione del comportamento criminoso.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti/agggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi motivazionali, illogicità o arbitrio manifeste.
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