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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2817/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per usura aggravata (art. 644, comma 5, nn. 3 e 4 c.p.) e per estorsione aggravata in concorso, censurando: 1) la ritenuta attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese (assenza di riscontri, genericità e contraddittorietà); 2) l'inidoneità della prova a dimostrare il carattere usurario dei tassi (mancata prova della consegna del capitale e della soglia usuraria); 3) la mancata prova della violenza/minaccia e della riconducibilità dell'atto estorsivo alla ricorrente; 4) la prescrizione dei reati; 5) l'erronea applicazione della recidiva reiterata e l'entità dell'aumento di pena; 6) la mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 644, comma 5, n. 3 e 4; 7) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: la Corte d'appello aveva svolto un approfondito e motivato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, riscontrandole tra loro, con documentazione e con ammissioni dell'imputata; da ciò è derivata la prova del carattere usurario (interesse indicato intorno all'1% mensile con capitalizzazione) e della condotta estorsiva (minacce rivolte a Sibio Domenico). Ha poi respinto le doglianze sulla recidiva reiterata, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato sia gravato da più sentenze definitive per reati indicativi di maggiore pericolosità sociale; la Corte territoriale ha motivato l'applicazione della recidiva. La questione della prescrizione è stata rigettata: i fatti usurari sono stati qualificati come condotta frazionata/consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall'ultima azione (1/12/2007), pertanto non era maturata; analoghi calcoli hanno escluso la prescrizione anche per l'estorsione. Sono stati altresì confermati l'applicazione delle aggravanti dell'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4, il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena; perciò è stata confermata la condanna alla pena inflitta in appello (pena principale confermata: reclusione anni 8 e mesi 2 e multa di euro 1.300,00, secondo quanto riportato in dispositivo) e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p. (usura), comma quinto, nn. 3 e 4

    La Corte ha ritenuto provata l'aggravazione speciale: l'attività usuraria è stata esercitata con modalità e condizioni tali da integrare le aggravanti; le dichiarazioni delle persone offese e la documentazione sono state ritenute idonee a dimostrare la consapevolezza della posizione di bisogno delle vittime.

  • art. 629 c.p. (estorsione)

    La minaccia/violenza per ottenere il pagamento di crediti usurari è stata valutata sufficiente per integrare il reato di estorsione in concorso con l'usura, sulla base della testimonianza di Sibio e del vaglio di attendibilità operato dalla Corte territoriale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Regole di impugnazione di Cassazione richiamate: i motivi che mirano a una diversa valutazione delle prove testimoniali, se non affrontano specificamente la motivazione di merito, risultano inammissibili; la Cassazione conferma il principio per cui la valutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito se adeguatamente motivata.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    Applicazione della recidiva reiterata: la Corte ha richiamato principi di recente giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite) secondo cui è sufficiente l'esistenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive per reati indicativi di maggiore pericolosità sociale per l'applicazione dell'aumento.

  • art. 2, comma 1, legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Ha modificato il range sanzionatorio per l'usura (da 2 a 10 anni); tale intervento è stato richiamato per calcolare il termine di prescrizione e l'entità massima della pena, incidendo sul computo prescrizionale.

  • art. 133, 62-bis, 69 comma 2, 81 c.p. (determinazione della pena e circostanze)

    Richiamati in relazione al diniego delle attenuanti generiche, alla valutazione del comportamento processuale e alla congruità della pena; la Corte territoriale ha esercitato correttamente il potere discrezionale di merito nel giudicare la pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Conseguenze processuali dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni delle persone offese possono, se adeguatamente vagliate e motivate dal giudice di merito e se congruenti tra loro e con elementi documentali, costituire prova sufficiente per la condanna anche se non sempre richiesti riscontri esterni formali.
  • In materia di usura, la dimostrazione del tasso applicato e delle modalità di capitalizzazione può fondarsi su dichiarazioni vittimali integrate da documentazione: se il giudice di merito le ritiene attendibili, sussiste il reato.
  • La condotta estorsiva può concorrere con l'usura quando le minacce o la violenza sono impiegate per ottenere il pagamento dei crediti o degli interessi usurari; la prova della minaccia può essere ricavata da testimonialità adeguatamente valutata.
  • Per la recidiva reiterata, in sede di cognizione è sufficiente l'esistenza, al momento del fatto, di più sentenze definitive per reati che dimostrino una maggiore pericolosità sociale; non è necessaria una precedente formale dichiarazione di recidiva semplice.
  • I reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata (come l'usura) producono decorrenza della prescrizione dall'ultima azione o dall'ultimo pagamento: la prescrizione va quindi calcolata dall'ultima manifestazione del comportamento criminoso.
  • La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti/agggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di vizi motivazionali, illogicità o arbitrio manifeste.

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