Cassazione Penale, Ordinanza n. 35745/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che, in presenza di inammissibilità non dovuta ad assenza di colpa del ricorrente, opera la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale indicata in motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per avere svolto attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché è stato dichiarato inammissibile, risultando proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006
Costituisce la base della condanna di merito per attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi svolta in assenza di autorizzazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per una ragione puramente processuale, non viene affrontato il merito della condanna impugnata.
Come è indicizzato
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