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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34178/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 12 marzo 2026, relativa alla proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha formalmente dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p., ma ha in realtà contestato la motivazione e la ricostruzione degli elementi di fatto, lamentando l’omessa valutazione dell’attualità dei presupposti del regime e la manifesta illogicità della decisione. Ha richiamato la risalenza dei reati per i quali è stato condannato e la confessione delle proprie responsabilità per più fatti. Il Tribunale aveva invece valorizzato il ruolo di rilievo ricoperto nella cosca Amato-Pagano, la persistente operatività dell’associazione, documentata da recenti operazioni di polizia, la permanenza della capacità di mantenere collegamenti e l’assenza di un effettivo mutamento rispetto alle logiche e ai comportamenti criminali del contesto di appartenenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen. consente in questa sede di denunciare soltanto vizi di violazione di legge; le doglianze del ricorrente investivano invece la motivazione e l’apprezzamento di merito degli elementi fattuali, già esaminati dal Tribunale. La Corte ha inoltre rilevato che la proroga non richiede necessariamente fatti sopravvenuti: è sufficiente un ponderato apprezzamento degli elementi rivelatori della persistente pericolosità e capacità di collegamento. La motivazione dell’ordinanza era congrua sui legami ancora coltivabili e sull’assenza di elementi di effettivo cambiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge

    Nel ricorso per cassazione contro il provvedimento relativo al regime detentivo differenziato sono deducibili soltanto violazioni di legge, non censure che si risolvano nella contestazione della motivazione o dell’apprezzamento di fatto.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.

    ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime

    La valutazione della persistente capacità di mantenere contatti con l’associazione criminale deve considerare complessivamente gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo, anche se non sopravvenuti; non è dunque indispensabile che la proroga sia fondata su fatti nuovi.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    la censura, formalmente proposta ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. lamenta, in realtà, carenze motivazionali sotto il profilo della omessa valutazione dell'attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale, della manifesta illogicità, nonché la ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, piuttosto che lacune tese ad evidenziare l'apparenza o la radicale mancanza del percorso giustificativo del provvedimento

    La qualificazione formale del motivo non è decisiva: se le doglianze, nella sostanza, contestano la motivazione e la ricostruzione dei fatti anziché denunciare una violazione di legge, non rientrano nei limiti del sindacato di legittimità previsto per questa impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in materia di proroga del regime ex art. 41-bis ord. pen. sono deducibili soltanto vizi di violazione di legge; le censure che, pur formalmente prospettate in tali termini, sollecitano una diversa valutazione della motivazione o degli elementi fattuali sono inammissibili.
  • La proroga del regime detentivo differenziato richiede una valutazione ponderata e complessiva degli elementi indicativi della persistenza delle condizioni di pericolo e della capacità di mantenere contatti con l’associazione criminale. Tali elementi non devono necessariamente essere sopravvenuti, sicché non è indispensabile che la proroga si fondi su fatti nuovi.
  • Una motivazione congrua sulla persistenza dei legami criminali coltivabili e sull’assenza di un effettivo cambiamento del condannato può giustificare la proroga del regime speciale anche quando siano dedotti la risalenza dei reati e l’intervenuta confessione.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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