Cassazione Civile, Ordinanza n. 23298/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, professionista operante nel settore agrario, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per i periodi d'imposta dal 2003 al 2006, sostenendo di non essere soggetto al tributo per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato impugnato senza successo in primo e in secondo grado, perché i giudici tributari avevano valorizzato soprattutto l'elevato ammontare delle spese dichiarate, ritenendolo indice di un apparato organizzativo rilevante. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 per avere la CTR costruito un automatismo tra costi elevati e autonoma organizzazione, nonostante la prova dell'assenza di collaboratori e dell'uso di beni strumentali minimi; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa valutazione della natura delle spese; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte in appello circa la natura delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nel fondare il requisito dell'autonoma organizzazione sul solo dato quantitativo dei costi, senza indagarne la natura e senza valutare gli ulteriori elementi allegati dal contribuente, in particolare l'assenza di collaboratori e la modestia dei beni strumentali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, affinché compia un accertamento complessivo su tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini del presupposto IRAP.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Il presupposto dell'IRAP per il professionista ricorre solo in presenza di autonoma organizzazione, da accertare in concreto sulla base di una struttura organizzativa esterna che incrementi la capacità produttiva rispetto al solo lavoro personale.
È stato invocato per denunciare l'omessa valutazione della natura delle spese; il motivo è rimasto assorbito.
È stato invocato per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il motivo è rimasto assorbito.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa pronuncia sulle eccezioni riproposte; la censura non è stata esaminata per assorbimento.
Massime di principio
- Nel caso di attività professionale, l'IRAP colpisce solo la capacità produttiva aggiuntiva derivante da una struttura organizzativa esterna, distinta dalla mera attività intellettuale del professionista.
- Il requisito dell'autonoma organizzazione non può essere desunto automaticamente dall'ammontare elevato dei costi o dei compensi, dovendo il giudice valutare la concreta natura delle spese e l'insieme delle circostanze di fatto.
- L'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che richiede il rimborso dell'IRAP versata.
- Il giudice di merito deve svolgere un accertamento complessivo e non limitarsi a un solo indice, quando tale indice non sia di per sé decisivo secondo la giurisprudenza di legittimità.
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