Cassazione Civile, Ordinanza n. 16958/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una contribuente aveva chiesto il rimborso di crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1988-1996; l’istanza era rimasta senza risposta, con formazione di silenzio-rifiuto. Dopo un primo giudizio concluso con parziale accoglimento e rigetto della domanda di danno da svalutazione monetaria e di ulteriori danni, la controversia era giunta in Cassazione, che con precedente ordinanza aveva cassato con rinvio affermando che il danno da svalutazione poteva essere liquidato solo se il creditore avesse allegato e dimostrato, con particolare rigore probatorio, che l’immediato pagamento gli avrebbe consentito di impiegare il denaro in modo da neutralizzare l’inflazione. Riassunto il giudizio davanti al giudice di rinvio, la CTR aveva accolto l’appello della contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si era limitato a enunciazioni apodittiche, senza esaminare in concreto le prove e senza dare conto del percorso logico seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza impugnata era affetta da motivazione solo apparente, poiché il giudice di rinvio non aveva illustrato le ragioni dell’accoglimento né aveva dato conto, con il necessario rigore, della valutazione delle prove offerte dalla contribuente e degli eventuali elementi contrari dell’Erario. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché decida nuovamente uniformandosi ai principi già fissati nella precedente ordinanza di cassazione, con particolare riguardo alla concreta e rigorosa disamina del materiale probatorio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la motivazione; la sua omissione o apparenza determina nullità.
La motivazione deve rendere intellegibile l'iter logico seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Il dovere di motivazione è costituzionalmente imposto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
Il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto e alle indicazioni istruttorie fissate dalla Cassazione.
Massime di principio
- Ricorre motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione, le prove valorizzate e il percorso logico seguito dal giudice.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e deve esplicitare in motivazione come li abbia applicati al caso concreto, soprattutto quando gli sia stato imposto un particolare rigore nella valutazione delle prove.
- La mera adesione a formule generiche o a richiami apodittici a precedenti decisioni non basta a integrare una motivazione idonea, se manca il concreto esame del materiale probatorio e delle contestazioni avversarie.
- Quando la Corte di cassazione rinvia per riesame del merito subordinato a specifiche condizioni probatorie, il giudice del rinvio deve verificare in modo puntuale sia la prova del pregiudizio allegato sia gli eventuali elementi contrari, dando conto di tale verifica in sentenza.
Come è indicizzato
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