Cassazione Civile, Sentenza n. 26295/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza n. 30746/2018 per errore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c., sostenendo che il ricorso per cassazione n. 12078/2017, ritenuto ammissibile dalla Corte, non era stato effettivamente notificato né al loro difensore (Avv. Giovanni Melchiorre) né a loro personalmente: mancava l'avviso di ricevimento (AR) della raccomandata che prova la consegna via servizio postale, per cui la notificazione doveva essere considerata inesistente e il ricorso di Poste inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto (percepito nella decisione impugnata) consistente nell'assumere l'esistenza della notificazione senza che dal fascicolo risultasse l'avviso di ricevimento. Ha revocato l'ordinanza n. 30746/2018 e, decidendo sul ricorso per cassazione n. 12078/2017, lo ha dichiarato inammissibile. Poste Italiane S.p.A. è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione (importo liquidato indicato in dispositivo); nulla è stato addebitato ai ricorrenti per le spese del primo giudizio di legittimità, fermo restando l'indicazione relativa alla possibile richiesta del contributo unificato da parte di Poste.
Norme richiamate
Regola l'azione di revocazione delle decisioni di cassazione; la revocazione è esperibile nei casi tassativi previsti dall'art. 395, tra i quali l'errore di fatto rilevante ai fini della pronuncia.
art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Definisce l'errore di fatto revocatorio come falsa percezione di un fatto decisivo risultante dagli atti; la revocazione è ammessa solo per errori percettivi, evidenti e decisivi.
Stabilisce che, in caso di notifica per raccomandata, l'avviso di ricevimento (AR) è il documento necessario a provare l'avvenuta consegna; la mancata produzione dell'AR comporta l'inesistenza della notificazione.
legge n. 890/1982 (art. 4, comma 3)
art. 4, comma 3, legge n. 890/1982
L'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica e ha natura attestativa; costituisce documento idoneo a provare consegna, data e identità del ricevente.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (commi citati)
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha richiamato la possibilità che, per il ricorso dichiarato inammissibile, l'amministrazione verifichi l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente.
decreto legge 19 settembre 1986 n. 556, conv. con modificazioni legge 17 novembre 1986 n. 759
d.l. 19/9/1986 n. 556, conv. in l. 17/11/1986 n. 759
Norma menzionata nella fase antecedente alla revocazione in relazione alla disciplina fiscale dei buoni postali fruttiferi; la Corte ha osservato che la questione fiscale era estranea al motivo di revocazione, che verteva sulla notifica.
Massime di principio
- Per le notifiche eseguite tramite servizio postale la prova dell'avvenuta consegna è costituita unicamente dall'avviso di ricevimento (AR); la sola prova di spedizione non basta.
- La mancata produzione dell'AR nel fascicolo della Cassazione comporta l'inesistenza della notificazione e può rendere inammissibile il ricorso per cassazione se l'intimato non si è costituito.
- Nel giudizio di revocazione ex art. 391-bis il ricorrente che denuncia l'errore di fatto deve mostrare che la decisione della Corte si fondava su una percezione erronea di un fatto decisivo risultante dagli atti; tale errore deve essere evidente e decisivo.
- Se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della lite da parte del destinatario si presume (iuris tantum) e spetta al notificante dimostrare che la controparte ha comunque avuto contezza del processo.
- La revocazione non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni complesse degli atti: essa è ammessa solo per errori di percezione dei fatti, non per errori di valutazione giuridica.
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