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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08461/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. La conferma della sentenza di appello resta quindi ferma, con responsabilità penale per il delitto contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. L'unico motivo deduceva violazione di legge processuale: la prova della responsabilità sarebbe stata desunta esclusivamente dalle dichiarazioni di un teste, agente di polizia giudiziaria in abiti civili, che secondo il ricorrente avrebbero dovuto ritenersi inutilizzabili per il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di P.G. e per il divieto assoluto richiamato dall'art. 62 c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui le comunicazioni verbali percepite direttamente dagli operanti nel corso di un'operazione di polizia non integrano "dichiarazioni" e possono essere riferite in testimonianza; inoltre il divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. riguarda le dichiarazioni acquisite in specifici contesti procedimentali, non le percezioni dirette avvenute fuori da quel contesto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    indica il delitto per il quale è stata confermata la responsabilità penale in appello.

  • art. 195 c.p.p.

    preclude la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di P.G. sul contenuto di dichiarazioni acquisite nei casi procedimentali tipizzati, ma non sulle percezioni dirette di comunicazioni verbali avvenute fuori da tale contesto.

  • art. 62 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come ulteriore divieto di utilizzazione, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva prospettata.

  • art. 616 c.p.p.

    consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le comunicazioni verbali percepite direttamente da un operante di polizia nel corso di un'operazione, svolta senza che i soggetti si avvedano della presenza dell'operante, non costituiscono dichiarazioni in senso tecnico e possono quindi essere oggetto di testimonianza diretta.
  • Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria opera per il contenuto delle dichiarazioni raccolte in specifiche forme procedimentali previste dal codice, non per ciò che l'operante ha direttamente udito o visto al di fuori di un contesto di acquisizione dichiarativa.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si fonda su una lettura delle norme processuali già esclusa da un orientamento di legittimità consolidato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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