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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25109/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso bonario emesso dalla concessionaria della Camera di Commercio, con il quale veniva richiesto alla società incorporante il pagamento dei diritti camerali annuali relativi a sessanta unità locali appartenute a società controllate successivamente incorporate mediante fusione. La contribuente sosteneva che il diritto camerale relativo alla medesima annualità e alle stesse unità locali fosse già stato integralmente pagato dalle società incorporate prima della fusione e che una nuova richiesta avrebbe determinato una duplicazione del tributo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo obbligata al pagamento l'impresa iscritta o annotata al 1° gennaio e considerando irrilevante il precedente pagamento delle società incorporate nonché la cessazione di fatto della loro attività. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.m. 11 maggio 2001, n. 359, in relazione all'art. 62 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la sentenza impugnata ritenuto dovuto dalla società incorporante il diritto camerale relativo alle unità locali incorporate nell'anno della fusione, nonostante il pagamento già effettuato dalle società incorporate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il diritto camerale annuale è dovuto in ragione dell'iscrizione o annotazione dell'impresa nel Registro delle imprese o nel REA, indipendentemente dallo stato di attività, dall'inattività, dallo scioglimento o dalla liquidazione. Tuttavia, nella fusione per incorporazione, la successione universale della società incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporata e la continuità dell'organizzazione aziendale escludono una nuova contribuzione, per la medesima annualità, relativamente alle unità locali già riferibili alla società incorporata e per le quali il diritto sia stato assolto. Nell'anno della fusione, l'incorporante deve quindi versare il diritto soltanto per la sede e per le eventuali unità locali nuove o comunque estranee alla fusione; il diritto relativo alle unità locali incorporate resta a carico della società incorporata, se già dovuto e assolto. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, decidendo nel merito e accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del chiarimento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione della legge

    Ha costituito il parametro processuale della censura proposta contro l'erronea interpretazione della disciplina del diritto camerale nell'ipotesi di fusione per incorporazione.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali

    Richiamato in relazione alla proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria regionale.

  • art. 18, comma 4, L. n. 580/1993

    diritto annuale dovuto a ogni Camera di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nei registri

    Individua il fondamento del diritto camerale quale tributo dovuto per l'iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese o nel REA e destinato al finanziamento delle Camere di Commercio.

  • art. 1, comma 19, d.lgs. n. 23/2010

    modifica dell'art. 18 della L. n. 580/1993

    Ha contribuito a configurare il diritto annuale come diritto di iscrizione dovuto fino a quando permane l'iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese.

  • art. 3 d.m. 11 maggio 2001, n. 359

    sono tenute al pagamento le imprese annotate o iscritte al Registro delle imprese al primo gennaio e quelle iscritte o annotate nel corso dell'anno

    La regola generale dell'obbligo annuale è coordinata dalla Corte con gli effetti successori e di continuità propri della fusione per incorporazione, che escludono una duplicazione per le unità locali già assoggettate al tributo.

  • art. 3 d.m. 1 maggio 2001, n. 350

    sono tenute al pagamento le imprese annotate o iscritte al Registro delle imprese al primo gennaio e quelle iscritte o annotate nel corso dell'anno

    Richiamato nella sentenza regionale e valutato dalla Corte alla luce della disciplina sostanziale della fusione e del principio di non duplicazione del diritto camerale.

  • art. 9 d.P.R. n. 581/1995

    iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo

    Richiamato per individuare i soggetti iscritti al REA tenuti, a decorrere dal 2011, al pagamento del diritto annuale.

  • art. 18 L. n. 580/1993

    finalità e finanziamento del sistema delle Camere di Commercio

    La Corte lo considera la base normativa del diritto camerale e del relativo presupposto costituito dall'iscrizione o annotazione.

Massime di principio

  • Il diritto camerale annuale è dovuto, in via generale, in ragione dell'iscrizione o annotazione dell'impresa nel Registro delle imprese o nel REA, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, dall'inattività, dallo scioglimento o dalla liquidazione, salvo le specifiche esenzioni previste dalla disciplina applicabile.
  • Nell'anno in cui si perfeziona una fusione per incorporazione, la società incorporante non è tenuta a versare nuovamente il diritto camerale relativo alle unità locali già appartenute alla società incorporata, quando il diritto per la medesima annualità sia già stato assolto dall'incorporata.
  • La società incorporante, nell'anno della fusione, deve versare il diritto camerale soltanto per la sede e per le unità locali nuove o comunque estranee alla fusione; il diritto relativo alle unità locali conferite resta imputato all'obbligazione già gravante sulla società incorporata per l'annualità della fusione.
  • La successione universale conseguente alla fusione per incorporazione e la continuità sostanziale dell'impresa impediscono che il mutamento soggettivo determini una duplicazione del diritto camerale per le medesime unità locali e per la medesima annualità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiTributiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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