Cassazione Penale, Ordinanza n. 16058/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per coltivazione di cannabis sativa/indiana in concorso. In cassazione i difensori proponevano ricorso congiunto deducendo, in sintesi: 1) l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini massimi del giudizio di impugnazione; 2) la manifesta illogicità e insufficienza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato, con particolare riferimento alla posizione di uno dei due imputati; 3) l'omessa o apodittica valutazione della deposizione del proprietario del terreno, ritenuta decisiva dalla difesa; 4) la mancata dimostrazione della destinazione della sostanza allo spaccio, dell'immissione sul mercato e del profitto, prospettando che non fosse provata la finalità di cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso congiunto. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'improcedibilità, chiarendo che i fatti erano commessi fino al 15 ottobre 2020 e quindi ricadevano nella disciplina applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020. Ha poi reputato manifestamente infondati anche i motivi di merito, osservando che la sentenza impugnata, in doppia conforme, era sorretta da motivazione solida e non illogica: le fototrappole avevano documentato la presenza reiterata degli imputati nel campo, gli atti di irrigazione, controllo, raccolta e asporto del materiale, nonché, per una degli imputati, attività di supporto e di vigilanza; tali elementi integravano il concorso di entrambi e l'elemento soggettivo del reato. La deposizione del proprietario del terreno era stata esaminata e ritenuta irrilevante rispetto alla dedotta buona fede. Quanto alla destinazione allo spaccio, il dato ponderale era stato considerato incompatibile con un uso personale esclusivo, senza che fosse necessaria la prova dell'effettiva cessione o del profitto, poiché la contestazione riguardava la coltivazione e non la cessione della sostanza. Conseguentemente, gli imputati sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato di coltivazione di stupefacenti
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata per la coltivazione di cannabis in concorso, nella fattispecie di lieve entità
richiamato nel ragionamento sulla disciplina della sospensione del corso della prescrizione, in rapporto al regime applicabile ai fatti temporali indicati
citata per delimitare l'ambito temporale della disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai fatti commessi nel periodo di vigenza
richiamata nel confronto tra le diverse discipline succedutesi in materia di prescrizione e improcedibilità
legge 27 novembre 2021, n. 134
richiamata quale base della disciplina applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte
sentenza Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Pg/Polichetti
utilizzata per affermare che la disciplina della sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo del 2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, mentre per quelli commessi dal 1 gennaio 2020 opera la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza sull'improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione va disattesa quando i fatti ricadono nel regime temporale per cui la disciplina applicabile non conduce alla declaratoria invocata dalla difesa, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite richiamata dalla Corte.
- La motivazione sulla responsabilità è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito, specie in presenza di doppia conforme, offra una ricostruzione coerente e non manifestamente illogica degli elementi probatori, come immagini di fototrappole, condotte materiali reiterate e ruolo di ciascun concorrente.
- Nel reato di coltivazione di stupefacenti, la prova del concorso può desumersi dalla partecipazione concreta alle attività di coltivazione, irrigazione, controllo, raccolta e asporto, non essendo necessario un contatto materiale esclusivo con tutte le fasi della condotta.
- L'elemento soggettivo del reato può essere desunto dalle condotte esteriori sintomatiche della consapevolezza dell'illecita coltivazione; la mera allegazione difensiva di un presunto errore sul contenuto attivo delle piante non è sufficiente se la sentenza di merito la esclude con motivazione congrua.
- Ai fini della coltivazione di cannabis, il dato ponderale e il numero delle dosi ricavabili possono sorreggere l'esclusione dell'uso personale esclusivo e la destinazione a fine di spaccio, senza necessità di provare l'effettiva immissione sul mercato o il profitto, quando l'imputazione riguarda la coltivazione e non la cessione.
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