Cassazione Penale, Ordinanza n. 12874/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. I motivi erano tre: 1) deduzione di violazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione sulla responsabilità penale per truffa, con contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove; 2) censura sulla determinazione della pena, ritenuta superiore al minimo edittale e quindi, secondo il ricorrente, non adeguatamente motivata; 3) eccezione di intervenuta prescrizione del reato. La Corte rileva che i primi due motivi mirano sostanzialmente a una rivalutazione del merito e della congruità della pena, attività preclusa in sede di legittimità, mentre il terzo motivo è infondato perché, alla data della sentenza di appello, il reato non era ancora prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibilmente diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove; il secondo motivo infondato perché la pena era sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria; il terzo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della decisione; la Corte lo cita solo per escludere che la censura consenta una rivalutazione del merito in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte osserva che il motivo è in realtà una critica di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
Individua il reato di truffa oggetto della condanna confermata in appello.
Richiamato per affermare che la determinazione della pena è frutto di una valutazione complessiva e che, sotto il minimo-medio edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, ove la motivazione non sia illogica o arbitraria.
Evocato indirettamente nel motivo sulla prescrizione; la Corte esclude che il termine fosse decorso al momento della sentenza di appello.
Richiamato in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione, indicata in 161 giorni e considerata correttamente applicata.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o vizi di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la doglianza mira solo a sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello che richiami e condivida quella di primo grado è fisiologica e non è sindacabile in cassazione se sorretta da argomentazioni complete, coerenti e non manifestamente illogiche.
- La determinazione della pena è il risultato di una valutazione complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione rafforzata è necessaria solo se la pena si discosta sensibilmente dal minimo edittale, mentre per una pena al di sotto della media è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando il termine massimo non sia ancora maturato alla data della sentenza impugnata; inoltre, se il ricorso è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata in cassazione la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello per mancata instaurazione di un valido rapporto processuale.
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