Cassazione Civile, Ordinanza n. 04564/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia notificata al ricorso; poiché la rinuncia non è stata accettata dalla controparte, il giudizio è stato comunque dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico della parte rinunciante, non emergendo ragioni idonee a giustificare una diversa regolazione.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un soggetto alla Gestione commercianti dell'INPS, conseguente alla disposta cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli, con emissione di avvisi di addebito per contributi previdenziali. In primo grado e in appello l'opposizione agli avvisi era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto, da un lato, che il potere ispettivo e di cancellazione dell'INPS potesse incidere anche su fatti anteriori e, dall'altro, che l'attività concretamente svolta non integrasse i requisiti del coltivatore diretto, ma fosse riconducibile ad attività commerciale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 99/2004, per avere la Corte d'appello ammesso un effetto retroattivo del potere ispettivo e di cancellazione sui fatti pregressi; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere posto a carico del ricorrente l'onere di provare i presupposti dell'iscrizione alla gestione agricola; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato documenti prodotti in giudizio; 4) violazione degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., per non avere valorizzato il contegno contraddittorio dell'INPS. Successivamente il ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso, non accettata dall'INPS.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 99/2004
La parte ricorrente lo invocava per contestare la possibilità di estendere retroattivamente il potere ispettivo e di cancellazione dell'INPS a fatti precedenti; la Corte non si pronuncia nel merito per intervenuta estinzione del giudizio.
La censura riguardava la ripartizione dell'onere della prova in ordine ai presupposti dell'iscrizione alla gestione agricola; non vi è esame di merito per estinzione del processo.
Richiamato nel quarto motivo per asserita omissione di pronuncia o mancata considerazione del contegno della controparte; nessuna decisione nel merito.
Richiamato nel quarto motivo; la Corte non affronta la doglianza nel merito.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove e del comportamento processuale dell'INPS; nessun esame sostanziale per estinzione.
Massime di principio
- Se il ricorrente notifica rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte non la accetta, il giudizio può comunque essere dichiarato estinto, con regolazione delle spese a carico della parte rinunciante.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce alla Corte di esaminare i motivi di ricorso nel merito, anche quando essi attengano a questioni di diritto sostanziale e processuale.
- In materia previdenziale, le doglianze sulla legittimità dell'iscrizione d'ufficio, sulla retroattività del potere ispettivo e sulla ripartizione dell'onere probatorio restano assorbite quando intervenga l'estinzione del processo.
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