Sentenza n. 1640/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del verbale della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Stazione di Torino Borgo San Salvario, del 12.06.2023, di ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS del libretto personale di licenza di porto di fucile n. 857180-0, intestato al sig. Mauro Augusto Grosso, nonché delle armi e munizioni ivi indicate effettuato il 09.06.2023, nonché del successivo verbale della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Stazione di Torino Borgo San Salvario, del 14.07.2023, di ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se allo stato non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluse le segnalazioni della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Stazione di Torino Borgo San Salvario alla Prefettura di Torino, del 13.06.2023 e del 14.07.2023, allo stato non conosciute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., in ragione della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Atto impugnato: verbali di ritiro cautelativo ex art. 39 TULPS del libretto di licenza di porto di fucile, delle armi e delle munizioni, nonché le segnalazioni alla Prefettura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato i verbali adottati dall'Arma dei Carabinieri recanti il ritiro cautelativo del libretto personale di licenza di porto di fucile, delle armi e delle munizioni, oltre agli atti connessi e alle segnalazioni trasmesse alla Prefettura. Prima dell'udienza camerale, ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, rimettendosi al Tribunale per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
La norma è richiamata quale base dei verbali di ritiro cautelativo del libretto di licenza di porto di fucile, delle armi e delle munizioni.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite, motivando tale regolazione nel dispositivo.
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