Cassazione Penale, Sentenza n. 05771/2026 del 12/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna: De Luca deduceva l'erronea dichiarazione di inammissibilità del suo appello per tardività, lamentando la mancata applicazione del termine aggiuntivo ex art. 585, comma 1-bis c.p.p., nonché censure sulla valutazione probatoria e sull'elemento dell'abitualità relativamente al reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p.; De Pasquale denunciava violazione del principio sull'onere della prova e chiedeva l'assoluzione sostenendo di essere mero prestanome e la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche; Rosiello censurava la motivazione in ordine al dolo specifico relativo all'art. 452-quaterdecies c.p. e allegava un vizio per presunto ne bis in idem rispetto a una precedente sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di De Luca limitatamente al primo motivo: ha ritenuto tempestivo l'appello depositato il 17 novembre 2023 tenuto conto del termine aggiuntivo ex art. 585, comma 1-bis c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di De Luca con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna; i ricorsi di De Pasquale e di Rosiello sono stati dichiarati inammissibili (con motivazioni distinte: per De Pasquale perché i motivi erano inammissibili o generici e le censure fattuali non ammissibili in cassazione; per Rosiello perché le censure erano manifestamente infondate o generiche). Per De Pasquale e Rosiello è stata disposta la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme le statuizioni della Corte territoriale nei restanti punti non annullati.
Norme richiamate
contestato al capo 3) e 5) (fatti fiscali riferiti alle annualità 2013 e 2014)
norma impiegata per contestare reati tributari; la Corte territoriale ha valutato prescrizioni parziali per alcune annualità
art. 452-quaterdecies cod. pen.
reato per attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti
la Cassazione ribadisce che non è necessario che il singolo concorrente persegua un ingiusto profitto personale: è sufficiente la consapevolezza del profitto perseguito dai correi
art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
termine aggiuntivo per l'imputato dichiarato assente
concessione di ulteriori quindici giorni al termine ordinario per proporre appello se l'imputato è assente; rilevante per la tempestività di impugnazioni
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
motivi di cassazione (vizi di motivazione, deduzioni di fatto, vizio di diritto)
la Corte ha dichiarato ammissibile il motivo di De Luca relativo alla tardività (violazione procedurale) e ha respinto per inammissibilità o genericità le censure dei altri ricorrenti; in cassazione le censure di merito fattuale sono spesso inammissibili
pene accessorie applicate a De Pasquale
norma sulle pene accessorie collegate ai reati tributari; la Corte ha confermato o disposto l'applicazione delle pene accessorie ove previsto
circostanze attenuanti generiche
l'applicazione delle attenuanti richiede elementi positivi a sostegno; l'assenza di elementi negativi non determina automaticamente la concessione
divieto del ne bis in idem
la Corte ha ritenuto che la contestazione diversa (fattispecie distinta) esclude il vizio di ne bis in idem; la semplice affermazione generica non è sufficiente
conseguenze dell'inammissibilità del ricorso
in caso di inammissibilità non per colpa dell'avente diritto non rileva assenza di colpa per esenzione dalle sanzioni; la Corte ha disposto la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Il termine per proporre appello va calcolato tenendo conto dei termini aggiuntivi previsti per l'imputato assente (art. 585, comma 1-bis c.p.p.); un deposito entro tale termine è tempestivo anche se una decisione di merito lo aveva erroneamente dichiarato tardivo
- Ogni difensore può proporre autonomamente l'impugnazione per lo stesso imputato purché l'atto sia presentato nei termini e non sia già intervenuta una decisione sull'impugnazione proposta da altro difensore
- In Cassazione le censure di fatto (valutazioni probatorie, contestazioni di merito) sono in gran parte inammissibili salvo che non evidenzino vizi logico-giuridici; le deduzioni meramente assertive o generiche vengono respinte
- Per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) non è necessario che il concorrente persegua personalmente il profitto: è sufficiente la consapevolezza del profitto altrui
- La richiesta delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi a sostegno; l'assenza di elementi negativi non comporta automaticamente la loro concessione
- Il ne bis in idem va valutato sulla identità del fatto-reato: condotte formalmente e sostanzialmente diverse possono escludere la violazione, ma l'eccezione deve essere specificamente e motivatamente dedotta
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, in mancanza di giustificato motivo, l'onere delle spese e una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
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