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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26562/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione mobiliare presso terzi avviata dalla società ricorrente in forza di un titolo esecutivo giudiziale. Il debitore esecutato propose opposizione all'esecuzione deducendo che il diritto di procedere esecutivamente era venuto meno o comunque era sospeso, perché la sentenza posta a base dell'esecuzione era stata sospesa in appello ex art. 351 c.p.c. e la cauzione richiesta dall'ordinanza di sospensione non era stata validamente prestata dalla controparte. Il Tribunale accolse l'opposizione, ma la Corte d'appello riformò/respinse il gravame ritenendo regolare la fideiussione, sia per il soggetto garante sia per la durata. In cassazione la società esecutante dedusse quattro motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla difformità tra cauzione prestata e cauzione imposta; nullità per motivazione apparente o contraddittoria sulla rilevanza nazionale della banca garante; violazione di norme processuali per la supposta illegittima modifica/proroga del termine per prestare la cauzione; omesso esame di fatti decisivi relativi alle caratteristiche della banca garante e al confronto con altri istituti di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso non rispettava l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non descriveva in modo sufficiente la vicenda esecutiva e, soprattutto, non indicava tutti i litisconsorti necessari del giudizio di opposizione in espropriazione presso terzi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tali opposizioni, sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato; il ricorso per cassazione deve quindi indicare con precisione tutti i soggetti necessari a consentire la verifica dell'integrità del contraddittorio. Poiché il ricorso non identificava i terzi pignorati e non era possibile ricostruirne l'identità solo dal controricorso, la causa di inammissibilità ha impedito qualsiasi rimessione della causa al giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dei principi giurisprudenziali richiamati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    norma posta a fondamento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato

  • art. 351 c.p.c.

    norma richiamata per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in appello e per l'eventuale imposizione della cauzione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    dedotto quale parametro dei motivi di nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per la censura di violazione/falsa applicazione di norme processuali sul termine per la cauzione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiesto a pena di inammissibilità; il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa e la compiuta indicazione degli elementi indispensabili al decidere

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione al litisconsorzio necessario non integro nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato come strumento di integrazione del contraddittorio quando siano individuabili i litisconsorti necessari

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla proroga o modifica del termine

  • art. 154 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla proroga o modifica del termine

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla proroga o modifica del termine

  • art. 119 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente falsamente applicata

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma del procedimento camerale in Cassazione richiamata in apertura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma applicata per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 6 CEDU

    richiamato incidentalmente come criterio di interpretazione volto a privilegiare soluzioni più chiare e semplici del dettato normativo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi il contraddittorio deve essere integro: creditore, debitore diretto e terzo pignorato devono essere tutti evocati quando la controversia incide sulle loro posizioni.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., una esposizione sufficiente dei fatti di causa e l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari, perché la Corte deve poter verificare immediatamente l'integrità del contraddittorio.
  • La mancanza nel ricorso dell'indicazione dei soggetti necessari non può essere colmata da elementi ricavabili solo dal controricorso o da atti esterni al ricorso stesso.
  • Quando l'inammissibilità deriva dal difetto di indicazione dei litisconsorti necessari, non può disporsi la rimessione della causa al giudice di merito se l'identità dei soggetti mancanti non sia ricostruibile con certezza dal solo ricorso.
  • La sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale rispetto alla data di proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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