Cassazione Civile, Ordinanza n. 11428/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi che il contribuente dichiarava di avere sostenuto per servizi di somministrazione di personale (hostess), ritenuti inesistenti in ragione delle caratteristiche delle società somministranti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente per un vizio della delega di firma dei sottoscrittori degli avvisi di accertamento. In appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo valida la delega e respingendo le eccezioni preliminari. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) asserita tardività della notifica dell'appello, reputata invece tempestiva perché spedita prima della scadenza del termine; 2) asserita tardività della costituzione dell'Agenzia, censura respinta perché l'eventuale nullità della notifica era sanata dalla costituzione del controricorrente con efficacia ex tunc; 3) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e vizio di motivazione per sottoscrizione dell'atto da soggetto privo di delega, motivo ritenuto inammissibile e comunque infondato, poiché la CTR aveva correttamente distinto la delega di firma dal potere di rappresentanza e l'art. 42 riguarda gli atti impositivi, non gli atti processuali; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo a una disposizione di servizio successiva all'avviso di accertamento, ma la CTR aveva già esaminato gli ordini di servizio traendone la prova della sottoscrizione e della delega di firma. Il ricorrente non aveva invece mosso alcuna censura specifica sulla statuizione di merito della CTR; ogni deduzione svolta in memoria è stata considerata tardiva.
Norme richiamate
La norma è stata ritenuta riferita al potere di sottoscrizione degli atti impositivi e non degli atti processuali; non esige, nella fattispecie considerata, la prova della delega nominativa per la firma dell'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
art. 11, comma 1, lett. c, Statuto Agenzia delle entrate
È richiamato per fondare i poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente preposto all'ufficio, in cui si colloca la delega di firma.
art. 11, comma 4, Statuto Agenzia delle entrate
È richiamato insieme al comma 1, lett. c, per giustificare l'organizzazione interna dell'ufficio e la delega di firma.
art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000
È richiamato come base dell'organizzazione interna dell'ufficio nell'ambito della quale può operare la delega di firma.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notifica dell'appello si considera tempestiva se l'atto è spedito entro il termine, a prescindere dal diverso momento di perfezionamento per il destinatario, secondo la dissociazione degli effetti della notificazione per notificante e destinatario.
- L'eventuale nullità della notifica dell'atto processuale è sanata dalla regolare costituzione del controricorrente con efficacia ex tunc, poiché la costituzione prova il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La delega di firma, nell'organizzazione interna dell'amministrazione finanziaria, non comporta trasferimento di competenze o rappresentanza processuale, ma mera sottoscrizione materialmente attribuita a un soggetto interno all'ufficio sotto i poteri direttivi del dirigente.
- Per la validità della delega di firma degli atti dell'ufficio non è necessaria un'indicazione nominativa del delegato né la prova della temporaneità della delega, potendo essere sufficiente un ordine di servizio che individui il delegato attraverso la qualifica rivestita.
- L'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 disciplina la sottoscrizione degli atti impositivi e non può essere invocato, di per sé, per contestare la sottoscrizione di atti processuali.
- Le censure in cassazione devono investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata impugnazione della statuizione di merito comporta l'inammissibilità o comunque l'inefficacia delle deduzioni svolte solo in memoria.
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