Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26990/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spiga impugnava l'ordinanza del 10/10/2022 con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena (anni 1 e mesi 10 di reclusione e multa) concessa con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. del 29/04/2015. Il ricorrente ha dedotto che il giudice non aveva considerato che il reato oggetto della precedente sospensione condizionale si era estinto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p., circostanza che, per la giurisprudenza citata, impedisce la revoca del beneficio anche se l'interessato abbia commesso altro delitto nel quinquennio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha correttamente applicato il principio secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. rende irretrattabile la sospensione condizionale concessa con la stessa sentenza. La Corte ha inoltre osservato che il giudice non si è espresso sull'istanza difensiva volta alla dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p., e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Viterbo (giudice dell'esecuzione).

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione come norma rilevante ai fini della revoca del beneficio; nel provvedimento impugnato è stata invocata quale fondamento per la revoca, ma la Corte ha rilevato che tale applicazione non è corretta ove sussista la dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di revoca; la Corte non ha ritenuto valutata correttamente l'incidenza di tale norma alla luce della dichiarazione di estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte (e la giurisprudenza citata) la dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine quinquennale impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la stessa sentenza, rendendo irrevocabili e irretrattabili gli effetti favorevoli prodotti dalla sentenza di applicazione della pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) e nella specie indica la provenienza della sospensione condizionale concessa al ricorrente; la Corte ha ritenuto che gli effetti favorevoli derivanti dalla sentenza ex art. 444 non possano essere revocati se il reato si è estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019 (Lacchini, Rv. 276201)

    Principio consolidato richiamato dalla Corte: la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. produce effetti definitivi e impedisce la revoca della sospensione condizionale anche se successivamente emerga che il soggetto abbia commesso altro delitto nel quinquennio.

Massime di principio

  • Se il reato oggetto della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale si è estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., la sospensione concessa con quella sentenza non può essere revocata: la dichiarazione di estinzione rende irretrattabili gli effetti favorevoli della sentenza.
  • Il giudice dell'esecuzione deve esaminare e decidere espressamente sulle richieste della difesa volte alla dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p.; la mancata valutazione di tale istanza può comportare l'annullamento del provvedimento di revoca in sede di impugnazione.
  • La commissione di un ulteriore reato nel quinquennio non comporta automaticamente la revoca della sospensione condizionale quando sia intervenuta la dichiarazione di estinzione del reato originario: la giurisprudenza considera la dichiarazione di estinzione come elemento che preclude la revoca.
  • In situazioni simili è opportuno verificare preliminarmente se sia stata pronunciata o richiesta la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; se non è stata pronunciata, il giudice deve valutare e motivare specificamente la questione prima di adottare provvedimenti di revoca.
  • In fase difensiva conviene sempre proporre espressa istanza di dichiarazione di estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p. e richiedere al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi su tale questione, perché la sua sussistenza cambia l'operatività delle norme di revoca.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.