Cassazione Penale, Ordinanza n. 27910/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'ordinanza del 17 dicembre 2024 della Corte d'appello di Napoli resa in sede esecutiva. La questione riguardava il riconoscimento della continuazione tra più condotte delittuose e, in particolare, la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva parzialmente escluso la continuazione, valorizzando la diversa natura delle residue condotte e la loro notevole distanza temporale. Il ricorrente ha censurato tale valutazione, ma la Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate perché dirette a contestare un apprezzamento di merito logico e coerente con il dato normativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso, almeno in parte, l'unicità del disegno criminoso, sulla base dell'eterogeneità delle condotte residue in continuazione e della loro notevole distanza temporale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente attraverso il tema della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso; la Corte ritiene corretta la parziale esclusione della continuazione quando le condotte residue siano eterogenee e temporalmente distanti.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso può essere esclusa, anche solo parzialmente, quando le condotte residue presentino caratteristiche eterogenee e siano tra loro significativamente distanti nel tempo.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione sull'esistenza o meno di un medesimo disegno criminoso è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera contestazione del convincimento di merito, se questo risulta logicamente motivato e aderente ai parametri normativi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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