Cassazione Penale, Sentenza n. 25067/2026 del 03/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In una sentenza della Corte d'appello, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado escludendo uno degli episodi di truffa in concorso e il reato di sostituzione di persona, confermando per il resto la responsabilità per ulteriori condotte truffaldine e rideterminando la pena, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. La doglianza riguarda la mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione: secondo la difesa, i fatti sarebbero stati collocati temporalmente "dopo agosto 2017" e, al più tardi, al 19 ottobre 2017; non essendo state riconosciute aggravanti per la truffa, il termine ordinario di sei anni sarebbe spirato il 18 ottobre 2023, prima della sentenza di primo grado. La difesa sostiene inoltre che non vi sarebbero stati atti interruttivi validi, poiché il decreto di citazione a giudizio, pur recando data di compilazione 28 giugno 2023, sarebbe privo di attestazione di deposito e dunque di data certa idonea a produrre effetti interruttivi; la prima notificazione del decreto si sarebbe perfezionata solo l'11 dicembre 2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ribadito che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è necessaria la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio all'imputato: è sufficiente la sola emissione del decreto, sottoscritto dal pubblico ministero, perché essa esprime la persistenza dell'interesse punitivo dello Stato. Poiché la sentenza di primo grado dava atto che l'imputato era stato citato direttamente a giudizio con decreto del 28 giugno 2023, tale atto ha interrotto la prescrizione. Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
si applica la sospensione di cui alla legge n.103 del 2017 per i fatti commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019
È richiamata dalla difesa come disciplina sospensiva della prescrizione, ma la Corte non accoglie la censura perché ritiene sufficiente l'emissione del decreto di citazione a interrompere il termine.
ai fini dell'interruzione della prescrizione del reato, non è necessaria la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio all'imputato, essendo sufficiente la sola emissione del decreto stesso
La Corte applica il principio secondo cui l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, sottoscritto dal pubblico ministero, integra atto interruttivo della prescrizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, nel procedimento a citazione diretta a giudizio è sufficiente l'emissione del decreto di citazione sottoscritto dal pubblico ministero; non è necessaria la sua notificazione all'imputato.
- La prova dell'avvenuta emissione del decreto di citazione, riportata nella sentenza di merito, è idonea a fondare l'interruzione della prescrizione anche se la notificazione sia intervenuta successivamente.
- La doglianza che presupponga l'inefficacia interruttiva del decreto di citazione è manifestamente infondata quando dagli atti risulti la sua tempestiva emissione entro il termine prescrizionale.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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