Cassazione Penale, Ordinanza n. 00738/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. L'ordinanza impugnata, che aveva dichiarato la pericolosità sociale e disposto la libertà vigilata per un anno, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 24 giugno 2024 con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato la sua attuale pericolosità sociale e applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno con prescrizioni. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha denunciato l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice di merito si sarebbe limitato a recepire le note della DDA e del Commissariato di Torre Annunziata senza valutare adeguatamente elementi favorevoli come lo svolgimento da circa un anno dell'attività di autotrasportatore, l'assenza di carichi pendenti, la mancata commissione di reati dal 2015 e il trasferimento di residenza da Torre Annunziata a Napoli per convivere con il padre. La Corte ha ritenuto che tali censure mirassero a una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità e che la motivazione dell'ordinanza avesse congruamente considerato sia la gravità della condotta pregressa, sia l'inserimento ancora attuale in un contesto camorristico, sia l'assenza di elementi positivi idonei a dimostrare l'interruzione dei collegamenti con il gruppo criminale di riferimento.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ma non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e degli elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito.
Non citato espressamente nel testo come base della misura, ma la decisione riguarda una misura di sicurezza personale; il riferimento normativo specifico della libertà vigilata non è però ricavabile dal testo con certezza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di sorveglianza, la deduzione di manifesta illogicità della motivazione è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- La pericolosità sociale può essere motivatamente desunta dalla gravità della condotta pregressa, dall'attuale persistenza di legami con ambienti criminali e dall'assenza di elementi concreti che dimostrino l'abbandono delle precedenti logiche delinquenziali.
- Elementi come l'attività lavorativa, il trasferimento di domicilio e la mancanza di ulteriori carichi o reati possono essere ritenuti insufficienti se non accompagnati da indicatori positivi e convincenti di recisione effettiva dei rapporti con il contesto criminale di origine.
- Quando la motivazione del provvedimento impugnato dà conto in modo coerente dei principali indicatori di pericolosità sociale, il ricorso che chieda una nuova ponderazione del merito è destinato all'inammissibilità.
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