Cassazione Penale, Ordinanza n. 22409/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una condanna per una fattispecie qualificata in diritto come estorsione ex art. 629 c.p. e nella quale la difesa contestava, in sostanza, la sussistenza della responsabilità e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. I motivi miravano a rimettere in discussione l'affermazione di responsabilità, la configurabilità del tentativo, il trattamento delle circostanze e delle attenuanti generiche, nonché la qualificazione giuridica dei fatti. Con memoria successiva è stata inoltre eccepita l'inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche, ma tale rilievo è stato proposto solo come motivo nuovo e non in collegamento con il ricorso originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che tutte le censure sollevate richiedessero una rivalutazione del compendio probatorio, delle testimonianze e delle emergenze processuali, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza di merito sia logicamente e puntualmente motivata. Ha inoltre escluso che potesse essere scrutinata la doglianza sulle intercettazioni, perché proposta solo con memoria come motivo nuovo, su un punto non investito dal ricorso originario. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato nel testo dei motivi come norma rispetto alla quale la difesa contestava l'affermazione di responsabilità, ma senza una specifica elaborazione nel provvedimento di legittimità
la sentenza di merito era censurata per la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi di tale norma; la Cassazione non rivaluta la qualificazione perché assorbita dall'inammissibilità delle doglianze di fatto
il motivo nuovo proposto con memoria è stato ritenuto inammissibile perché avente ad oggetto un punto non investito dal ricorso originario
art. 167 disp. att. e trans. c.p.p.
richiamato a fondamento della preclusione ai motivi nuovi su punti non dedotti nell'atto originario
la Corte precisa che l'eventuale deducibilità d'ufficio dell'inutilizzabilità non esonera dall'onere di dedurla nel ricorso principale quando si tratti di motivo nuovo
implicitamente applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre come motivo il travisamento del fatto quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove e una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni o della persona offesa.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali effettivi e specifici; non è ammessa una terza valutazione del fatto.
- La credibilità della persona offesa e dei testimoni è una questione di fatto non rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni elemento acquisito, essendo sufficiente che individui gli elementi essenziali posti a base della decisione con motivazione coerente.
- Il motivo nuovo di ricorso per cassazione è inammissibile se introduce una questione non compresa nel ricorso originario; ciò vale anche per l'eccezione di inutilizzabilità di prove, che deve essere dedotta nell'atto principale quando riguardi un punto della decisione non investito in precedenza.
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