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Sentenza

Sentenza n. 952/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, limitatamente alla compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio di primo grado aveva accolto la domanda di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, limitatamente alla condanna del Ministero al pagamento, in favore dei difensori antistatari, delle spese di giudizio pari a 650 euro, oltre spese generali e accessori, ordinando all’Amministrazione di adempiere entro centoventi giorni. Il TAR aveva tuttavia compensato le spese del giudizio di ottemperanza, salvo il rimborso del contributo unificato, ritenendo che l’azione costituisse una sostanziale duplicazione di un precedente ricorso promosso per l’esecuzione di un diverso capo della medesima sentenza, relativo all’attribuzione della carta del docente. Gli appellanti hanno contestato la compensazione, deducendo che il titolo giudiziario contenesse due autonome obbligazioni — una in favore della parte e una in favore dei difensori antistatari — e che nessuna norma imponesse ai titolari di crediti distinti di agire congiuntamente. Hanno quindi denunciato l’insussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni necessarie per compensare le spese, nonché l’irragionevolezza e illogicità della motivazione del TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto che il TAR avesse fornito una motivazione ampia ed esaustiva sulla compensazione delle spese, valorizzando la sostanziale duplicazione delle iniziative giudiziarie relative all’esecuzione di capi diversi del medesimo titolo e il rischio di una ingiustificata locupletazione, considerato che nel precedente giudizio le spese erano già state poste a carico del Ministero con distrazione in favore dei medesimi difensori antistatari. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata nella parte impugnata. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate, poiché il Ministero si era costituito solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    Il Consiglio di Stato lo richiama, insieme all’art. 92 c.p.c., quale parametro dei canoni motivazionali applicabili alla decisione sulle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato quale parametro per valutare la sufficienza della motivazione della compensazione delle spese; nel caso concreto la motivazione del TAR è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • La decisione sulla compensazione delle spese è legittima quando il giudice espone una motivazione effettiva e coerente, collegata alle peculiarità concrete della controversia e alle ragioni che rendono non appropriata la condanna della parte soccombente.
  • La proposizione di distinti giudizi di ottemperanza per l’esecuzione di capi diversi di un medesimo titolo può giustificare la compensazione delle spese quando le iniziative risultino sostanzialmente duplicate e comportino il rischio di una duplicazione dei compensi o di un’ingiustificata locupletazione.
  • La circostanza che uno stesso titolo giudiziario contenga obbligazioni autonome in favore di soggetti diversi non impedisce al giudice di valutare, ai fini della regolazione delle spese, il collegamento sostanziale tra le azioni separatamente promosse per ottenere l’esecuzione del titolo.
  • La motivazione della compensazione delle spese non è censurabile in appello quando il giudice di primo grado abbia indicato in modo puntuale le ragioni concrete della scelta e tale motivazione risulti coerente con gli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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