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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17701/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda revocatoria ordinaria proposta da una compagnia assicurativa, quale creditrice, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la compravendita della nuda proprietà di alcuni immobili stipulata tra il ricorrente, in qualità di venditore, e due acquirenti rimasti intimati in cassazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c.; la Corte d’appello aveva rigettato l’appello del venditore. In Cassazione il venditore ha proposto ricorso con due motivi contro la sentenza d’appello. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha depositato un’istanza di estinzione e poi memoria, rappresentando che la lite era stata transatta e che era venuto meno l’interesse di tutte le parti, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse delle parti, derivante dalla transazione intervenuta e dalla conseguente cessazione della materia del contendere. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    è la norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria accolta in primo grado per rendere inefficace verso il creditore l’atto di disposizione compiuto dal debitore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    non è applicabile il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso per cassazione diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse

  • Cass. S.U. ord. 19 luglio 2024 n. 19976

    richiamata come principio secondo cui, nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene una transazione o comunque viene meno l’interesse di tutte le parti alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere, se determina il venir meno dell’interesse processuale, impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità sul merito delle censure proposte.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse, il giudice può compensare le spese e non deve disporre il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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