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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10791/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autore illecito)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio risarcitorio per diffamazione: il giudice di merito aveva già riconosciuto in favore dell'attore un risarcimento di euro 1.500. Il soccombente in appello ha poi proposto ricorso per cassazione sostenendo che la liquidazione fosse insufficiente e che non fossero stati adeguatamente risarciti sia il danno patrimoniale sia il danno biologico e morale. In cassazione sono stati formulati tre motivi: il primo denunciava violazione dell'art. 132 c.p.c. e motivazione insufficiente o apparente; il secondo e il terzo, privi di rubrica, insistevano rispettivamente sul danno patrimoniale e su quello biologico. La Corte rileva però che il ricorso è carente sia nella narrazione del fatto storico costitutivo della diffamazione sia nella ricostruzione del percorso processuale dei gradi di merito; inoltre i motivi sono giudicati non autosufficienti, apodittici e inidonei a censurare la ratio decidendi della sentenza d'appello, oltre a richiedere una rivalutazione del merito sui pregiudizi patrimoniali e alla salute, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata, poiché la Corte d'appello aveva escluso il danno patrimoniale valorizzando l'aumento dei guadagni successivo al fatto illecito e aveva considerato congrua la liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di prova di un pregiudizio maggiore. Ha inoltre osservato che i motivi del ricorso non rispettavano il requisito di autosufficienza e tendevano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimata, che non si è costituita; sono state invece poste a carico del ricorrente le spese ex art. 380-bis c.p.c., oltre all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito conteneva le ragioni del rigetto del danno patrimoniale e della conferma della liquidazione del danno non patrimoniale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le spese del procedimento camerale sono state poste a carico del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    Sono state liquidate spese ex art. 96 c.p.c., come indicato nel dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una compiuta esposizione del fatto storico e del percorso processuale rilevante; la loro mancanza può rendere il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La censura per motivazione apparente o insufficiente deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare la concreta rilevanza del vizio rispetto ai capi di decisione contestati.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito, né dei postumi patrimoniali o biologici, quando il ricorso si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • La conferma della liquidazione del danno non patrimoniale può essere sorretta dall'assenza di prova di un pregiudizio maggiore rispetto a quello già riconosciuto, mentre il danno patrimoniale può essere escluso se i dati fattuali mostrano un incremento dei redditi successivo all'illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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