Cassazione Penale, Ordinanza n. 13943/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la violazione dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato è stato giudicato responsabile in primo grado e la condanna è stata confermata in appello per il porto fuori dall'abitazione di un coltello a serramanico. In cassazione, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato la norma incriminatrice, poiché si trattava di un oggetto di libera vendita e comunque portato in condizioni di assenza di pericolosità. La Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e della ricostruzione probatoria, non consentita in sede di legittimità, oltre a prospettare vizi motivazionali non deducibili nei termini formulati.
Norme richiamate
art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110
Disciplina il divieto/illecito relativo al porto fuori dall'abitazione dell'arma oggetto della contestazione; la sentenza lo applica al porto di un coltello a serramanico.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stato invocato dalla difesa per dedurre erronea applicazione della legge penale; la Corte ha osservato che il ricorso, pur formalmente di violazione di legge, tendeva a una rivalutazione del fatto.
Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, qui applicata con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione degli elementi fattuali e della ricostruzione storica della vicenda.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la valutazione del giudice di merito sulla pericolosità concreta del bene o sulla lettura delle emergenze probatorie, la censura è inammissibile se non evidenzia un vero errore di diritto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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