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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29161/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di tre immobili caduti in comunione ereditaria e dall'opposizione proposta contro le delibere assembleari del 31 marzo 1998 relative alla ripartizione/attribuzione delle quote di comproprietà. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione sul solo profilo della determinazione delle quote, la Corte d'appello del rinvio ha ritenuto, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, che le quote ereditarie spettanti ai partecipanti alla comunione corrispondessero sostanzialmente a quelle indicate nelle tabelle approvate nell'assemblea del 31 marzo 1998, e ha compensato integralmente le spese. Avverso questa decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, diretto esclusivamente a censurare la compensazione delle spese processuali. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, tutte le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta per ottenere la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere definito bonariamente la lite con atto pubblico di transazione del 30 ottobre 2020, che regola anche il profilo delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'accordo transattivo intervenuto tra tutte le parti nel corso del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese, poiché disciplinate dalla transazione, e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che il relativo meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria o il rigetto, ma non quando l'interesse a una decisione venga meno per fatto sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    norma richiamata per la riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la sopravvenuta definizione transattiva della lite rientri in una delle tipologie decisorie previste dalla norma.

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli sul giudizio di cassazione per affermare che la cessazione della materia del contendere non si colloca in tali schemi decisori.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per escludere una pronuncia di merito o di diritto in luogo della decisione dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di cessazione sopravvenuta della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del T.U. spese di giustizia.

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di cassazione le parti definiscono bonariamente la controversia con un accordo transattivo, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
  • La sopravvenuta transazione non integra un'inammissibilità sopravvenuta del ricorso né un mero disinteresse delle parti, ma determina una decisione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando la transazione regola anche il regime delle spese, il giudice non deve provvedere sulle spese processuali.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la decisione di cassazione non segue a rigetto o inammissibilità originaria, ma alla sopravvenuta cessazione dell'interesse per intervenuta definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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