Cassazione Civile, Ordinanza n. 13508/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Tribunale, di un lodo arbitrale che aveva ritenuto congrua una sanzione disciplinare di sospensione irrogata a un dipendente da una società di vigilanza, riducendola da cinque giorni a uno e ponendo le spese dell'arbitrato a carico di entrambe le parti al 50%. Il lavoratore sosteneva che il collegio arbitrale fosse stato tratto in errore dalla produzione di documenti alterati o falsi, che la contestazione disciplinare fosse illegittima, che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate e che fosse stato violato il contraddittorio. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme del rito del lavoro (artt. 415, 420 e 429 c.p.c.) e dell'art. 112 Cost. per asserite irregolarità sui termini e sullo svolgimento dell'udienza; 2) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe trascurato l'esatta articolazione dei motivi, inclusi i profili relativi ai documenti falsi, alla normativa di settore, all'addebito disciplinare e al contraddittorio; 3) ulteriore omessa pronuncia sull'istanza concernente le competenze del presidente del collegio arbitrale e sulla mancata presenza della parte resistente alla prima udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa all'art. 415 c.p.c., affermando che i relativi termini sono ordinatori e la loro inosservanza non comporta decadenza o nullità se sono rispettati i termini a comparire del convenuto; ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure del primo motivo per difetto di specificità e per mancata allegazione di un concreto pregiudizio processuale. Ha respinto il secondo motivo perché il Tribunale si era comunque pronunciato sulle doglianze, qualificandole come censure di merito precluse in sede di impugnazione del lodo; non vi era quindi omessa pronuncia né violazione dell'art. 115 c.p.c. nel senso rigoroso indicato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato chiarito quale fosse la censura effettivamente proposta al Tribunale e a cosa si riferisse il richiamo alle competenze del presidente del collegio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
I termini previsti per la fissazione dell'udienza nel rito del lavoro sono qualificati come ordinatori; la loro inosservanza non determina decadenza né nullità se restano rispettati i termini di comparizione del convenuto.
Le censure dedotte sullo svolgimento dell'udienza sono inammissibili se non è allegato un concreto pregiudizio processuale e se manca una compiuta documentazione idonea a verificare la doglianza.
La doglianza relativa alla mancata lettura del dispositivo è inammissibile in difetto di specificità e di completa produzione degli atti necessari a verificarla.
art. 112 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno di asserite violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non ritenuto violato nella specie.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio è dedotto come nullità per omessa pronuncia, ma la Corte esclude che ricorrano i presupposti della violazione denunciata.
L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; nel caso concreto il Tribunale aveva comunque esaminato le doglianze, ritenendole questioni di merito precluse.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è configurabile quando si contesta soltanto la valutazione comparativa delle prove dedotte dalle parti.
Richiamato per ribadire che la valutazione della maggiore forza persuasiva di alcune prove rispetto ad altre appartiene al prudente apprezzamento del giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato del giudice ordinario non può essere trasformato in un riesame del merito dell'accertamento arbitrale, restando precluse le censure dirette a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal collegio.
- Nel rito del lavoro, la violazione dei termini di cui all'art. 415 c.p.c. non determina di per sé nullità o decadenza, poiché tali termini sono ordinatori; rileva solo il rispetto dei termini a comparire per il convenuto.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste soltanto se il giudice omette del tutto di decidere su un capo di domanda o di eccezione; non ricorre quando la decisione, pur sintetica, escluda la fondatezza della censura perché attinente al merito non scrutinabile.
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede di indicare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove offerte in causa.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto delle doglianze e gli atti necessari al controllo della Corte, altrimenti il motivo è inammissibile.
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