Cassazione Penale, Sentenza n. 33606/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Chieti che aveva ritenuto non sussistenti le condizioni per la convalida dell'arresto e l'emissione di titolo cautelare nei confronti di Celardo e Paradiso, sostenendo che l'art. 381 cod. proc. pen. andrebbe applicato soltanto ai delitti espressamente elencati (e non alla fattispecie in forma tentata). Il Pubblico Ministero ha censurato l'erronea interpretazione della norma, richiamando il criterio quantitativo previsto dall'art. 381, comma 1, che collega la legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza alla gravità edittale del reato, e ha contestato che il Tribunale non abbia considerato la misura della pena astrattamente irrogabile alla luce della contestazione di tentata truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, c.1 e c.2, n.2-bis, tenendo conto della diminuzione per il tentativo e dell'aggravante speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che l'arresto era legittimamente acquisito perché, correttamente interpretata la disciplina, è applicabile il criterio quantitativo di cui all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. La fattispecie contestata (tentata truffa aggravata per minorata difesa) determina, anche considerando la diminuzione per il tentativo e l'effetto dell'aggravante speciale, un limite edittale massimo rilevante (superiore a tre anni) ai fini dell'art. 278 cod. proc. pen., e quindi sussisteva il presupposto per procedere all'arresto facoltativo in flagranza.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto applicabile la previsione del comma 1 (criterio quantitativo collegato alla pena edittale) quando l'offesa, anche in forma tentata, raggiunge il limite edittale rilevante; il Tribunale non doveva limitarsi ad una lettura esclusiva del comma 2 come lista tassativa, né escludere a priori la possibilità di arresto per le forme tentate quando il criterio quantitativo è soddisfatto.
Utilizzato in combinato disposto con l'art. 278 per la determinazione della pena astrattamente irrogabile e per valutare il parametro edittale rilevante ai fini cautelari.
Richiamato come criterio per la rilevanza della misura della pena ai fini cautelari; la Corte ha ritenuto che, anche dopo la diminuzione per il tentativo e con l'aggravante speciale, il limite massimo ecceda la soglia rilevante (tre anni).
comma 1 e comma 2, n.2-bis
La contestazione di tentata truffa aggravata per minorata difesa è stata considerata idonea a far rientrare la fattispecie nel criterio quantitativo di cui all'art. 381, comma 1, una volta valutata la pena astrattamente applicabile (tenendo conto della diminuzione per il tentativo e dell'aggravante).
Massime di principio
- Per la convalida dell'arresto facoltativo in flagranza non è sufficiente un'applicazione meccanica della lista di reati del comma 2 dell'art. 381: va considerato anche il criterio quantitativo del comma 1 quando la pena edittale astratta superi la soglia rilevante.
- Nelle ipotesi di reato tentato occorre calcolare la pena astrattamente applicabile tenendo conto della riduzione per il tentativo e delle circostanze aggravanti o attenuanti con i loro effetti sulla pena, prima di escludere la possibilità di arresto cautelare.
- Il Pubblico Ministero in sede di richiesta di convalida dovrebbe motivare esplicitamente il calcolo del limite edittale (richiamando artt. 379 e 278 cod. proc. pen. e le norme sostanziali applicabili) per dimostrare la sussistenza del presupposto dell'arresto facoltativo.
- Il giudice non può limitarsi a una lettura formale della norma che escluda le forme tentate se una valutazione sostanziale della pena mostra che il criterio quantitativo è soddisfatto.
- In situazioni analoghe la difesa può contrastare l'arresto dimostrando che la pena astrattamente applicabile non supera la soglia pertinente o che le circostanze contestate non legittimano il calcolo effettuato dal PM.
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