Cassazione Penale, Ordinanza n. 14002/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito già emessa nei confronti degli imputati. Ha inoltre condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in appello per una serie di furti contestati in continuazione, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto le condanne. Il primo motivo di entrambi i ricorsi deduceva la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sulla quantificazione degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati satelliti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non manifestamente illogica e comunque da un congruo riferimento agli elementi rilevanti; quanto alla continuazione, l'obbligo motivazionale del giudice di merito era stato ritenuto assolto implicitamente dall'applicazione di aumenti minimi per ciascun reato satellite rispetto alla pena base già individuata nel minimo edittale dopo la rideterminazione in appello.
Norme richiamate
norma incriminatrice dei furti contestati nei diversi capi di imputazione
disciplina le circostanze aggravanti del furto richiamate nei capi contestati
richiamo al concorso di persone nei capi in cui i fatti sono stati contestati a più imputati
norma implicita di riferimento per la richiesta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte reputa motivatamente escluso
richiamo implicito al vincolo della continuazione e alla determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
norma richiamata implicitamente nel riferimento alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi decisivi o rilevanti del caso concreto; non è richiesta una motivazione analitica o particolarmente ampia, purché non sia manifestamente illogica.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una sollecitazione a una nuova valutazione del merito, in presenza di motivazione non viziata da evidenti illogicità.
- Nel reato continuato, l'onere motivazionale sulla misura degli aumenti di pena può ritenersi assolto anche implicitamente quando il giudice applichi aumenti di entità minima per i reati satellite, a fronte di una pena base già individuata nel minimo edittale o comunque motivatamente rideterminata.
- La determinazione della pena per continuazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione manchi del tutto o presenti un vizio manifesto; non è sufficiente dedurre una diversa opportunità della quantificazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13830/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13849/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13874/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13875/2025 del 09/04/2025
- ordinanza_penale · 9 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13876/2025 del 09/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →