Sentenza del 16/04/2024 n. 10299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasceva dall’accertamento relativo al periodo d’imposta 2006: l’Agenzia aveva rettificato il reddito consolidato della FBH Spa, accertando un maggior imponibile di 283.503 euro, una maggiore IRES di 93.556 euro e una sanzione dello stesso importo. La CTP di Milano aveva respinto il ricorso della FBH; in appello, invece, la Seril Srl — società consolidata e non parte del primo grado — aveva ottenuto l’annullamento parziale dell’accertamento per 211.329,36 euro di imposte anticipate. L’Agenzia ha contestato, in primo luogo, la legittimazione della Seril a proporre appello; ha inoltre denunciato la nullità della motivazione della CTR e, in subordine, violazioni delle norme sul bilancio e sulla deducibilità fiscale degli accantonamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: l’appello può essere proposto soltanto da chi era parte nel grado precedente. Poiché il ricorso originario era stato presentato dalla FBH Spa e la Seril non era né parte del primo grado né destinataria dell’avviso impugnato, la Seril non era legittimata ad appellare. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha dichiarato inammissibile l’appello della Seril; la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della FBH, resta ferma. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. I controricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.500 euro per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 81 c.p.c. e artt. 10 e 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio nel grado precedente, a prescindere dalla sua correttezza nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta.
La legittimazione all’impugnazione va verificata in base alla qualità formale di parte nel grado precedente, non in base alla titolarità del rapporto sostanziale. Chi non ha partecipato al primo grado non può proporre appello.
Norme invocate dall’Agenzia per denunciare la nullità della motivazione della CTR; la Corte non le ha esaminate perché il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
Norme invocate in subordine dall’Agenzia sulla chiarezza e correttezza del bilancio, sugli accantonamenti e sulla deducibilità fiscale; la Corte non ha deciso tali questioni, dichiarando il motivo assorbito.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Disposizione processuale indicata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione: il primo e il secondo motivo erano formulati ai sensi del n. 4, il terzo ai sensi del n. 3. La decisione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri.
Massime di principio
- In appello è legittimato, di regola, soltanto chi era formalmente parte del giudizio di primo grado; la titolarità del rapporto sostanziale o l’interesse economico alla controversia non sostituiscono tale requisito.
- Nel contenzioso tributario relativo al consolidato, la società consolidata non può appellare in proprio una sentenza resa sul ricorso presentato dalla consolidante se non era parte del primo grado e non era destinataria dell’atto impugnato.
- Quando un motivo preliminare di legittimazione processuale è accolto e consente di definire la causa, gli ulteriori motivi di merito o relativi alla motivazione possono restare assorbiti, senza che la Corte si pronunci sul loro fondamento.
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