Cassazione Penale, Sentenza n. 32213/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna l'ordinanza del 5/7/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la sua istanza volta ad escludere l'applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati in Italia e un reato giudicato con sentenza francese (Corte d'appello di Chambery 20/10/2004) riconosciuta in Italia. Il PG sostiene che il riconoscimento della sentenza estera produce solo gli effetti previsti dall'art. 12 c.p. e che il vincolo della continuazione non può essere fatto valere in danno dello Stato estero; quindi il giudice della cognizione ha applicato una pena illegale nel riconoscere la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del Procuratore generale, affermando che il giudice di cognizione ha illegittimamente riconosciuto la continuazione tra il reato giudicato in Italia e quello giudicato all'estero, determinando cosi' una "pena illegale" per la parte relativa al reato estero. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catanzaro (giudice dell'esecuzione), con indicazione che il giudice dell'esecuzione può eliminare o dichiarare inefficace, agli effetti esecutivi, la porzione di pena determinata in violazione dei principi richiamati.
Norme richiamate
Il riconoscimento di sentenze penali straniere produce solo gli effetti espressamente previsti dall'art. 12 (determinazione della pena, recidiva, altri effetti penali indicati). Il vincolo della continuazione non rientra tra gli "effetti" trasferibili ai fini esecutivi, pertanto non può essere utilizzato per rideterminare la pena in Italia a scapito dello Stato estero.
Richiamato dal ricorrente in ragione della disciplina sulla continuazione: la Corte sottolinea che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati in Stati differenti, quando il riconoscimento straniero non produce tale effetto, comporta illecito aumento o diversa ripartizione della pena.
Rilevato come disposizione che pone il principio di preminenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale nei rapporti giurisdizionali con autorità straniere: l'esecuzione non può eludere la prevalenza degli accordi internazionali e della sovranità degli altri Stati.
Impone al Procuratore generale di promuovere il procedimento di riconoscimento indicando espressamente gli effetti per i quali è chiesto il riconoscimento; in mancanza il giudice è carente di giurisdizione per determinare effetti non richiesti (es. continuazione).
d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, art. 3, co. 1
La disciplina non ha esteso il riconoscimento delle sentenze estere fino a comprendere il vincolo della continuazione: le decisioni straniere sono valutate per "determinazione della pena" e altri specifici effetti, ma non per creare un giudizio di merito che sostituisca la giurisdizione dello Stato estero.
art. 1 cod. pen. e art. 25 Cost.
Principio di legalità della pena e divieto di infliggere o eseguire pene che non abbiano fondamento di legge: la sentenza che applica la continuazione oltre gli effetti consentiti può tradursi in una pena illegale eseguibile e rimediabile in sede esecutiva.
art. 7 CEDU (richiamato)
Viene richiamato il divieto di pena retroattiva o superiore a quella applicabile all'epoca del fatto; principio usato per sostenere che l'esecuzione di una pena determinata illegittimamente non è compatibile con gli obblighi internazionali.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una sentenza penale straniera in Italia produce solo gli effetti espressamente previsti dall'art. 12 c.p.; il vincolo della continuazione non rientra tra tali effetti e non può essere strumentalmente utilizzato per rideterminare la pena in Italia rispetto a quella stabilita dallo Stato estero.
- Se il giudice della cognizione riconosce la continuazione con una sentenza straniera in assenza di un'effettiva base normativa per farlo, la determinazione della pena risulta "illegale" e il giudice dell'esecuzione può, su istanza del Procuratore generale o delle parti, dichiarare inefficace agli effetti esecutivi la porzione di pena determinata in violazione.
- Il Procuratore generale che chiede il riconoscimento di una sentenza estera deve indicare chiaramente, ai sensi dell'art. 730 c.p.p., per quali effetti è chiesto il riconoscimento; in difetto il giudice non può legittimamente concedere effetti non domandati.
- Il principio di intangibilità del giudicato trova un limite quando l'esecuzione comporterebbe l'esecuzione di una pena illegale o la violazione di principi costituzionali e di obblighi internazionali: il giudice dell'esecuzione ha poteri rilevanti per tutelare la legalità della pena.
- In casi analoghi è necessario bilanciare la tutela della certezza del giudicato con il rispetto della sovranità degli Stati esteri e dei vincoli internazionali; non può essere consentita una riduzione o alterazione unilaterale della pena riconosciuta all'estero mediante l'applicazione della continuazione in Italia.
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