Cassazione Penale, Ordinanza n. 00941/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non introducessero elementi nuovi idonei a dimostrare la previa unicità del disegno criminoso, ma mirassero soltanto a una diversa lettura del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 26 giugno 2024 con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) della sua istanza. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 671, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che le condotte avrebbero dovuto essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva escluso la continuazione per la diversità delle modalità esecutive, dei concorrenti, per la mancanza di elementi univoci di preordinata programmazione e per la distanza temporale tra i fatti, con motivazione ritenuta specifica e completa anche mediante richiamo alle sentenze di cognizione.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del ricorso in executivis, ma le doglianze sono state ritenute inidonee perché volte a sollecitare una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
invocato dal ricorrente in tema di continuazione e medesimo disegno criminoso; la Corte ha confermato la correttezza del diniego fondato sull'assenza di elementi univoci di programmazione unitaria.
spese processuali
posta a carico del ricorrente in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Cassa delle ammende
somma disposta in favore della Cassa delle ammende in assenza di ipotesi di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità contro il diniego della continuazione, non è consentita una mera rivalutazione alternativa degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice dell'esecuzione.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede la dimostrazione di elementi univoci da cui desumere una previa e comune ideazione criminosa delle diverse condotte.
- La motivazione che escluda la continuazione è sufficiente quando dia conto, in modo specifico, della diversità delle modalità esecutive, della pluralità dei concorrenti, della distanza temporale tra i fatti e dell'assenza di indici di programmazione unitaria.
- Se il ricorso non indica ulteriori elementi dimostrativi del medesimo disegno criminoso e si limita a contestare l'apprezzamento del giudice di merito, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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