Cassazione Penale, Sentenza n. 45102/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e di cui all'art. 648-ter c.p. (riciclaggio). Il Procuratore Generale deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Schiavone e Barracano, contestando il travisamento e la mancata valutazione integrale delle loro deposizioni, nonché la valutazione degli assegni sequestrati; 2) omissione del rispetto del vincolo di rinvio (richiesta di valutare la convergenza delle dichiarazioni alla luce della giurisprudenza di Sez. U, Aquilina); 3) mancata rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria e della audizione dei collaboratori nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Sul primo punto ha ritenuto inammissibile la doglianza di violazione di legge relativa alla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) perché non suscettibile di nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.; sul vizio di motivazione ha rilevato la genericità del ricorso, poiché il Procuratore non ha riprodotto integralmente le deposizioni né dimostrato concretamente che omissioni o travisamenti avessero inciso sull'esito. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo: non sussiste obbligo assoluto di rinnovare l'istruttoria dichiarativa nel giudizio di rinvio quando il giudice confermi o decida in senso assolutorio; l'obbligo invocato si applica solo in ipotesi specifiche previste dalla giurisprudenza.
Norme richiamate
La Corte ha affermato che le regole di valutazione della prova previste dall'art. 192 c.p.p. non costituiscono disposizioni la cui inosservanza produca automaticamente nullità o inutilizzabilità e, pertanto, il loro presunto malgoverno non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.
Richiede che la violazione denunciata riguardi una norma la cui inosservanza sia prevista a pena di nullità o inutilizzabilità; errori di valutazione della prova non rientrano in tale nozione e non sono, di per sé, motivo di annullamento per violazione di legge.
Norma sostanziale contestata (riciclaggio). La sentenza impugnata ha assolto l'imputato da tale contestazione e la Cassazione non ha ravvisato vizi di diritto tali da annullare la decisione.
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 20804/29/11/2012 (Aquilina)
Principio secondo cui anche dichiarazioni di tipo de relato possono concorrere reciprocamente come riscontro se convergono sul "nucleo essenziale" dei fatti. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia attenuto a tale principio valutando la consistenza della convergenza.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 3007/24/11/2020 (Marino) e pronunce successive
La Corte ha osservato che non esiste un principio assoluto che imponga la rinnovazione delle prove dichiarative nel giudizio di rinvio quando il giudice del rinvio confermi o decida in senso assolutorio; l'obbligo di rinnovazione riguarda ipotesi specifiche indicate dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Una censura per travisamento della prova fondata su dichiarazioni di collaboratori richiede che il ricorrente produca o riproduca integralmente le deposizioni o indichi puntualmente le omissioni e il loro effetto sull'impianto probatorio; altrimenti la censura risulta generica e inammissibile.
- Gli errori di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 c.p.p. non sono automaticamente impugnabili come violazioni di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c); occorre dimostrare una violazione di norme che comporti nullità o inutilizzabilità.
- Il giudice del rinvio non è obbligato a rinnovare l'istruttoria dichiarativa in ogni caso: l'obbligo sorge in ipotesi determinate dalla giurisprudenza, in particolare quando il giudice di rinvio ribadisce una riforma che aveva mutato l'esito assolutorio/condannatorio in senso diverso.
- Le dichiarazioni de relato possono concorrere come riscontri reciproci se effettivamente convergono sul "nucleo essenziale" dei fatti; la semplice compatibilità o affermazioni parziali non bastano a fondare una riforma.
- Chi impugna per travisamento probatorio dovrebbe proporre misure processuali concrete (es. richiesta motivata di rinnovazione istruttoria) e illustrare in che modo l'eventuale ritenuto travisamento avrebbe inciso sull'esito del giudizio.
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