Ordinanza n. 290/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Ministero dell’Interno, in data 15.10.2025, notificato alla ricorrente in data 17.10.2025, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, in data 27.9.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato su istanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza, prospettando la lesione di diritti civili e politici esercitabili a seguito dell’acquisizione dello status civitatis. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio. Il provvedimento di diniego risultava fondato sulle condanne del 2019 per lesioni personali in concorso e porto d’armi riportate dal marito convivente della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora e, inoltre, per carenza del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto che il mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non determini un pregiudizio grave e irreparabile: gli eventuali diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nel d.lgs. n. 286/1998; l’esercizio dei diritti politici, riferito all’elettorato, non presenta una frequenza tale da impedire l’esame della causa nel merito; il diniego non impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, il godimento della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né la permanenza in Italia sulla base di altro valido titolo di soggiorno, del quale la ricorrente è titolare. Quanto al fumus, il Collegio ha rilevato che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di esito favorevole del ricorso, poiché il diniego appare correttamente fondato sulle condanne riportate nel 2019 dal marito convivente della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata ai sensi di tale disposizione; il provvedimento impugnato ne ha disposto il respingimento.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.
art. 32 Cost.
Richiamato quale ulteriore disposizione costituzionale posta a tutela dei diritti fondamentali.
art. 2 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato per affermare che i diritti fondamentali dello straniero ricevono tutela anche nell’ordinamento dell’immigrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento della cittadinanza italiana, di per sé, non determina un pregiudizio cautelare grave e irreparabile quando lo straniero conservi la possibilità di lavorare, di esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e di permanere sul territorio nazionale in forza di un diverso valido titolo di soggiorno.
- La prospettata lesione dei diritti politici connessi all’acquisizione della cittadinanza non integra automaticamente il periculum in mora: la gravità e l’irreparabilità del pregiudizio devono essere valutate anche in relazione alla frequenza di esercizio di tali diritti e alla possibilità di definire la controversia nella fase di merito.
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris difetta quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso e il diniego di cittadinanza appaia fondato su elementi ostativi adeguatamente valorizzati dall’amministrazione.
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