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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21027/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento sintetico, ex art. 38 d.P.R. 600/1973, con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito complessivo della contribuente per l'anno d'imposta 2006 sulla base di indici di capacità contributiva: possesso di due immobili adibiti a residenza principale e secondaria, di un'autovettura e di un incremento patrimoniale riferito all'acquisto, nell'anno successivo, di un altro immobile. L'avviso di accertamento, con recupero a tassazione di maggior IRPEF, sanzioni e interessi, era stato impugnato dalla contribuente, ma rigettato nei due gradi di merito. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico; è tuttavia chiaro che il controricorso è stato spiegato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e non dall'Agenzia delle Entrate, pur essendo quest'ultima la parte che aveva partecipato al giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dal 1° gennaio 2001, le funzioni, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze del Ministero in materia fiscale sono passati alle Agenzie fiscali, dotate di autonoma soggettività; pertanto, nelle controversie tributarie il solo soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate. Poiché il Ministero non aveva partecipato al giudizio di merito, il ricorso nei suoi confronti è stato ritenuto inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento di euro 2.500 per compensi oltre spese prenotate a debito, nonché con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, a seguito del trasferimento ex lege delle funzioni e dei rapporti fiscali alle Agenzie fiscali, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  • Il ricorso per cassazione notificato a un soggetto privo di legittimazione passiva, quando non abbia partecipato al giudizio di merito, è inammissibile.
  • L'errore nell'individuazione del contraddittore processuale è dirimente e impedisce l'esame del merito delle censure.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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