Cassazione Penale, Ordinanza n. 00748/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per appropriazione indebita aggravata e continuata. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge per omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela; la Corte ha però rilevato che tale eccezione non era stata dedotta in appello e dunque non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi anche di questione che richiede accertamenti di fatto; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto a base del giudizio di responsabilità ex artt. 81, 646 e 61 n. 11 c.p.; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché risolventesi in una richiesta di nuova lettura e rivalutazione delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili dal giudice di merito nonostante lievi discrasie non decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, ha escluso ogni statuizione sulle spese di rifusione, rilevando che essa si era limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza offrire un effettivo contributo argomentativo sui motivi di impugnazione.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, se non nei limiti consentiti dalla legge.
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per appropriazione indebita continuata e aggravata; la censura di legittimità mirava a contestare la tenuta della motivazione su tali addebiti.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la relativa eccezione non sia stata tempestivamente prospettata nei gradi di merito e richieda accertamenti di fatto.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una mera contrapposizione di letture alternative delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
- La semplice richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, integra doglianza inammissibile in sede di legittimità.
- La parte civile che si limiti a chiedere l'inammissibilità del ricorso, senza contrastarne specificamente i motivi, non ha diritto alla rifusione delle spese nel giudizio di cassazione.
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