Cassazione Penale, Sentenza n. 30275/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'appello contro la decisione della Corte d'appello di non sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa deduceva vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che elementi quali il decorso del tempo, la definizione del giudizio, la confessione tardiva, l'iscrizione scolastica e la disponibilità di domicilio lontano avrebbero attenuato le esigenze cautelari e giustificato una misura extramuraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato e ponderato le censure difensive e che la decisione di mantenere la custodia cautelare fosse congruamente motivata: il Vollaro era stato condannato per numerose estorsioni aggravate in contesto camorristico, con ruolo apicale nel clan, recidiva nel quinquennio, pena complessiva rilevante (7 anni e 8 mesi) e precedenti che dimostrano inidoneità delle misure meno afflittive. La confessione è stata valutata di limitato valore perché resa in fase avanzata e priva di apporto investigativo. È stata inoltre richiamata la giurisprudenza che limita il peso del "tempo silente" dalla commissione del reato ai fini di revoca/sostituzione delle misure. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata ritenuta immune da censure e il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
I reati aggravati dall'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso e vicende ad essa connesse) sono valutati come indicatori della gravità del contesto criminale; la presenza di tale aggravante alimenta la presunzione di inidoneità di misure meno afflittive salvo elementi idonei a superarla.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevato in tema di sindacato sulla sostituzione/revoca delle misure: la difesa aveva richiamato tale norma, ma la Corte ha ritenuto congrua l'applicazione da parte del giudice di merito nel valutare l'adeguatezza della misura, anche alla luce delle esigenze di garanzia e di prevenzione della reiterazione.
Richiamata la distinzione tra il tempo da valutare in fase di applicazione della misura e quello rilevante per la revoca o sostituzione: ai fini di revoca/sostituzione la valutazione non si estende al mero "tempo silente" dalla commissione del reato, se non accompagnato da fatti sopravvenuti rilevanti.
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma relativa ai presupposti per l'applicazione della custodia cautelare: il tempo trascorso dalla commissione del reato è un elemento da considerare nella fase di applicazione originaria della misura, ma non automaticamente decisivo per la sua sostituzione.
Previsione procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; utilizzata nelle modalità processuali e non sul merito.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 57 del 2013
Richiamata per affermare che il giudice dispone di una discrezionalità più ampia nella scelta della misura anche nei reati aggravati dall'art. 416-bis quando vi siano elementi per superare la presunzione di inadeguatezza delle misure meno afflittive; tuttavia nel caso di specie tali elementi non erano ritenuti presenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 47120/2021; Sez. 2, n. 46368/2016; Sez. 3, n. 7268/2019; Sez. 6, n. 17314/2011)
Precedenti citati per chiarire principi consolidati: il "tempo silente" non incide automaticamente sulla revoca/sostituzione delle misure cautelari; la valutazione della pericolosità e dell'adeguatezza della misura è riservata al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La mera decorrenza del tempo dalla commissione del reato (il cosiddetto "tempo silente") non è di per sé motivo sufficiente per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare: rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Nei reati commessi in contesti associativi di tipo mafioso o similare (art. 416-bis) sussiste una presunzione di inidoneità delle misure meno afflittive; tali misure possono essere ammesse solo se emergono elementi concreti e valorizzabili che superino tale presunzione.
- La confessione resa in fase avanzata del procedimento ha un valore attenuante limitato se non apporta elementi nuovi o utili alle indagini: il suo peso viene valutato nel contesto concreto e può risultare insufficiente a modificare la valutazione cautelare.
- La gravità complessiva della pena, la recidiva e il ruolo nell'organizzazione sono fattori determinanti nella prognosi di pericolosità e possono giustificare il mantenimento della custodia cautelare anche quando esistono elementi favorevoli invocati dalla difesa.
- La disponibilità di un domicilio lontano e l'adozione di strumenti di controllo (es. braccialetto elettronico) non garantiscono automaticamente l'adeguatezza di misure alternative se permangono legami con il contesto criminale e rischi di reinserimento in attività illecite.
- La valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare è tipicamente riservata al giudice di merito: se la motivazione è logica e congrua, il sindacato in Cassazione è limitato.
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