Cassazione Penale, Ordinanza n. 18707/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., ha proposto reclamo ex art. 18-ter ord. pen. contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano che aveva disposto il non inoltro di una corrispondenza epistolare in arrivo. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato il reclamo ritenendo che il trattenimento non fosse fondato soltanto sulla mancata identificazione del mittente, ma sull'ambiguità del messaggio, dal quale emergeva un invito a prendere contatti con altra persona, con possibile veicolazione di contenuti occulti e quindi con ragioni di sicurezza e investigative. Con il ricorso per cassazione si deduceva che il rigetto del reclamo sarebbe dipeso da un mero sospetto legato all'anonimato del mittente, senza una reale verifica del pericolo per la sicurezza o per le esigenze investigative desumibile dal contenuto della missiva; la Corte osserva però che il ricorrente si limita a riproporre censure di fatto e a sollecitare una diversa valutazione del materiale già esaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva desunto ragioni di sicurezza dal tenore criptico e ambiguo della corrispondenza, e ha rilevato che le doglianze del ricorrente tendevano solo a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del reclamo avverso il provvedimento di non inoltro della corrispondenza del detenuto
regime detentivo speciale nel cui ambito si applica un controllo più rigoroso sulla corrispondenza, purché sorretto da elementi concreti e da motivazione anche sintetica
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il provvedimento di non inoltro deve essere sorretto da una motivazione, anche sintetica, che dia conto del bilanciamento tra il contenuto ostensibile della missiva e le esigenze di sicurezza o investigative.
- La decisione può fondarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello emergente dalla semplice lettura letterale del testo.
- L'ambiguità o il tenore criptico del messaggio può costituire base sufficiente per ritenere sussistenti ragioni di sicurezza, specie quando la missiva alluda a contatti con terzi o a canali comunicativi indiretti.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione del fatto o degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito, in assenza di illogicità manifesta della motivazione.
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