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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33366/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la deducibilità in cassazione della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., non essendo stata proposta in appello, e ha ritenuto non censurabile né manifestamente fondata la doglianza relativa al giudizio di comparazione tra circostanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale era stata affermata la sua responsabilità penale per i delitti contestati. Il primo motivo denunciava l'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; la Corte ha rilevato che la questione non era stata dedotta con motivo di appello e, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo contestava il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché tale giudizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non è arbitrario o illogico ed è adeguatamente motivato. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta ragionata e argomentata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità quando non sia stata dedotta come motivo di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La mancata deduzione in appello della questione impedisce di proporla per la prima volta con ricorso per cassazione e determina l'inammissibilità della censura.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione se non è stata previamente proposta con motivo di appello, in applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente, non arbitraria e non illogica.
  • È sufficiente, per giustificare il giudizio di equivalenza tra circostanze, una motivazione che individui tale soluzione come quella più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena concretamente irrogata.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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