Cassazione Penale, Ordinanza n. 04557/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla responsabilità per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2, c.p. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto del tutto generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione, ritenuta logica e argomentata, sviluppata dal giudice di appello.
Norme richiamate
È richiamato quale norma incriminatrice oggetto della censura difensiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'aspecificità del motivo di ricorso.
La dichiarazione di inammissibilità è ricondotta alla mancanza di specificità del motivo, in linea con i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o aspecifico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del ricorso richiede una critica correlata alle ragioni poste a base della decisione di merito; non basta una mera riproposizione di doglianze astratte.
- La mancanza di correlazione tra l'impugnazione e la motivazione del giudice di appello integra causa di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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