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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31707/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), con richiamo al proscioglimento in primo grado della sorella coimputata per precedente giudicato e censura per mancata applicazione del concorso formale con art. 388 c.p.; (2) vizio di motivazione e violazione di legge sulla bancarotta documentale semplice, invocando la causa di non punibilità per forza maggiore (art. 45 c.p.) per perdita di documenti a seguito di sfratto e inerzia dovuta a mancanza di risorse; (3) vizio di motivazione e violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con reati precedenti (truffa e appropriazione indebita del 2009), già giudicati con sentenza irrevocabile del 7/6/2011; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per la revoca della sospensione condizionale della pena (beneficio concesso con sentenza 7/6/2011, irrevocabile 27/9/2011), ritenendo che la revoca fosse astrattamente non applicabile perché l'evento non sarebbe avvenuto nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto il motivo aspecifico e in parte manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva correttamente distinto la posizione della sorella (prosciolta per precedente giudicato) da quella del ricorrente, richiamando l'orientamento secondo cui l'occultamento di beni da soggetto fallito integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non l'art. 388 c.p. Sul secondo motivo ha ritenuto non applicabile l'art. 45 c.p. per mancata prova e per l'inescusabile inerzia nell'attivarsi per recuperare i documenti; la versione difensiva era tardiva e priva di riscontri documentali. Il terzo motivo è stato respinto perché l'onere probatorio per la continuazione grava sull'imputato, che doveva allegare copia delle sentenze rilevanti; la mancata produzione autorizza il rigetto. Il quarto motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il reato per cui si procede è stato commesso il 8/9/2016, quindi entro il quinquennio dal passaggio in giudicato del 27/9/2011, legittimando la revoca della sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il reato contestato al ricorrente non rientri nell'ambito dell'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) quando l'evento si verifica in relazione a un soggetto fallito: l'occultamento/ distrazione di beni sottoposti a sequestro giudiziario da parte del fallito integra invece la bancarotta (orientamento consolidato richiamato dalla Corte).

  • art. 216, primo comma, legge fallimentare

    Richiamata nel contesto della qualificazione delle condotte in materia di fallimento; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come reati fallimentari quando il fatto è intervenuto in seno al fallimento.

  • art. 45 cod. pen.

    L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica

    La Cassazione ha ribadito che l'esimente per forza maggiore richiede la prova che l'agente abbia compiuto ogni azione possibile per conformarsi alla legge e che l'evento fosse inevitabile; nel caso la prova non è stata fornita e la mancata attivazione dei mezzi per recuperare la documentazione è stata considerata inescusabile.

  • art. 168, comma primo, n.1 cod. pen.

    La commissione di un delitto nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio è causa di revoca della sospensione condizionale

    La revoca della sospensione condizionale è legittima se il nuovo reato è stato commesso nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; la Corte ha verificato la data del reato e quella del passaggio in giudicato e ha ritenuto sussistente la causa di revoca.

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato l'orientamento che, per ragioni processuali e di efficienza, impone all'imputato l'onere di allegare copia delle sentenze rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione anche nel giudizio di cognizione; l'omessa produzione giustifica il rigetto della domanda di continuazione.

Massime di principio

  • La qualificazione della condotta: se un fatto d'occultamento/distrazione di beni avviene nell'ambito di un fallimento, la condotta tende ad essere ricondotta alla bancarotta (anche fraudolenta) piuttosto che a reati extrafallimentari come l'art. 388 c.p.; il fatto che una coimputata sia stata prosciolta per precedente giudicato non obbliga a estendere automaticamente tale proscioglimento ad altri soggetti coinvolti né impedisce diversa qualificazione giuridica quando è intervenuto il fallimento.
  • Forza maggiore (art. 45 c.p.): l'esimente richiede prova rigorosa della impossibilità oggettiva di evitare l'evento nonché della diligenza soggettiva dell'agente; dichiarazioni tardive o prive di riscontri documentali sono inadeguate a far valere la causa di non punibilità.
  • Continuazione e onere probatorio: per ottenere il riconoscimento della continuazione l'imputato deve allegare e produrre copia delle sentenze precedenti rilevanti; la mera indicazione degli estremi non è sufficiente e la giurisprudenza di legittimità impone rigore per evitare istanze dilatorie.
  • Revoca della sospensione condizionale: si verifica se il nuovo reato è commesso entro il termine (quinquennio) fissato dall'art. 168 c.p. dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; è essenziale verificare le date precise del passaggio in giudicato e della commissione del reato.
  • Efficacia probatoria e tempestività: difese basate su fatti relativi a perdita di documentazione o su circostanze esterne devono essere provate prontamente e con documenti o atti formali (es. comunicazioni al curatore fallimentare, richieste al proprietario dell'immobile); l'inerzia o la tardività indeboliscono la tesi difensiva.
  • Limiti di sindacato in Cassazione: i motivi generici o aspecifici di vizio di motivazione sono spesso rigettati; è necessario formulare censure precise e confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata e con l'orientamento consolidato della Corte di legittimità.

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