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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20235/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, condannata dalla Corte d'appello alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa per detenzione/trasporto di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato l'esclusione della qualificazione del fatto come di lieve entità, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitive di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non specificamente aggredite. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale l'esclusione della lieve entità valorizzando la notevole quantità di droga (idonea a ricavare 4.786 dosi di eroina), l'elevata qualità della sostanza, le modalità del trasporto su motonave proveniente dall'estero, la personalità apparentemente insospettabile dell'agente e il compenso in denaro pattuito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto di stupefacenti come di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; l'ipotesi attenuata può essere esclusa quando quantità, qualità della sostanza e modalità della condotta denotino una offensività non minima.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione.
  • Il controllo di cassazione sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione puntuale, coerente e logicamente apprezzabile sull'esclusione della fattispecie attenuata.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, elementi come l'ingente quantità di sostanza ricavabile in dosi, l'elevata qualità della droga, il trasporto transnazionale e la previsione di un compenso in denaro sono indici compatibili con l'esclusione della lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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