Cassazione Penale, Ordinanza n. 20235/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, condannata dalla Corte d'appello alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa per detenzione/trasporto di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato l'esclusione della qualificazione del fatto come di lieve entità, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente ripetitive di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni adeguate e non specificamente aggredite. Ha inoltre ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale l'esclusione della lieve entità valorizzando la notevole quantità di droga (idonea a ricavare 4.786 dosi di eroina), l'elevata qualità della sostanza, le modalità del trasporto su motonave proveniente dall'estero, la personalità apparentemente insospettabile dell'agente e il compenso in denaro pattuito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice per la condotta di detenzione/trasporto di sostanza stupefacente contestata all'imputata
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
ipotesi di lieve entità esclusa nel caso concreto per quantità, qualità della droga e modalità della condotta
condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La qualificazione del fatto di stupefacenti come di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; l'ipotesi attenuata può essere esclusa quando quantità, qualità della sostanza e modalità della condotta denotino una offensività non minima.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione.
- Il controllo di cassazione sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione puntuale, coerente e logicamente apprezzabile sull'esclusione della fattispecie attenuata.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, elementi come l'ingente quantità di sostanza ricavabile in dosi, l'elevata qualità della droga, il trasporto transnazionale e la previsione di un compenso in denaro sono indici compatibili con l'esclusione della lieve entità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →