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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26018/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Chiofalo ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. (molestie/ petulanza telefonica) pronunciata dal Tribunale di Ravenna per ripetute chiamate telefoniche effettuate dalla società di recupero crediti di cui era legale rappresentante. Il ricorrente ha dedotto: erronea applicazione della norma; liceità dei contatti telefonici nell'attività di recupero crediti e conformità a circolari ministeriali, al Codice di condotta UNIREC e alle prescrizioni del Garante della privacy; travisamento della prova con riferimento ai tabulati e alle deposizioni (sostenendo che molte chiamate non furono risposte e il numero giornaliero non fosse elevato); omessa valutazione e travisamento di documentazione aziendale (policy interna, adesione al Codice di condotta) che dimostrerebbe che eventuali violazioni sarebbero attribuibili ad iniziative autonome degli operatori e non a strategia aziendale riconducibile al legale rappresentante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibili i motivi 2, 3 e 4 (che chiedevano rivalutazioni testimoniali e travisamenti non adeguatamente specificati in sede di legittimità). Ha invece accolto, nei limiti indicati, i motivi 1 e 5 perché il Tribunale di primo grado non ha adeguatamente valutato e motivato la documentazione prodotta dalla difesa attestante l'esistenza di una policy aziendale e le modalità organizzative volte a prevenire abusi, non approfondendo se la responsabilità dell'imputato dovesse essere esclusa o esclusivamente rimessa all'autonoma iniziativa degli operatori. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio, con assegnazione del processo al Tribunale monocratico competente in diversa persona fisica, affinché si riesamini in particolare la rilevanza della documentazione di compliance aziendale e l'attribuzione di responsabilità al legale rappresentante; resta impregiudicata la valutazione degli altri elementi di prova. Va inoltre riesaminata la richiesta di liquidazione delle spese formulata dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma incriminatrice delle molestie/petulanza; la Corte conferma che integra il reato non solo il messaggio udito ma ogni messaggio percepibile (anche non risposto) idoneo a ledere la tranquillità del destinatario

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi del ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che non erano specifici né autosufficienti

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nella valutazione delle dichiarazioni; la Corte ribadisce che le regole dell'art. 192/3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono da sole fondare la condanna se adeguatamente motivate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la produzione di documenti è ammissibile fino all'inizio della discussione e che l'introduzione in udienza di nuova documentazione può richiedere integrazione probatoria da parte del giudice

  • Circolare del Ministero degli Interni 20 dicembre 2021

    Riferimento normativo/operativo richiamato dalle parti su modalità lecite di rintraccio del debitore; la Corte non lo ha ritenuto di per sé idoneo ad escludere la valutazione di petulanza senza che il giudice esamini le modalità concrete di contatto

  • Codice della condotta per i processi di gestione e tutela del credito (UNIREC e associazioni consumatori)

    Documento di settore prodotto dalla difesa per dimostrare limiti operativi e comportamentali; la Corte ha ritenuto che la prova documentale sulla policy aziendale dovesse essere valutata e motivata dal giudice di merito

  • Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (2005)

    Richiamati dalla difesa in tema di liceità dei trattamenti e delle ricerche di recapiti; utili al quadro normativo ma non automatici esimenti dalla responsabilità penale senza valutazione fattuale

Massime di principio

  • Telefonate ripetute finalizzate al recupero crediti possono integrare il reato di petulanza ai sensi dell'art. 660 anche se molte chiamate non vengono effettivamente risposte, quando risultino idonee a turbare la tranquillità del destinatario.
  • La responsabilità del legale rappresentante per condotte degli operatori può essere riconosciuta anche a titolo di colpa se emerge una strategia aziendale o carenze organizzative che favoriscono comportamenti illeciti; d'altro canto, documentate policy di compliance devono essere concretamente valutate dal giudice prima di attribuire responsabilità personale.
  • La produzione documentale depositata prima della discussione è ammissibile e il giudice di merito deve motivare sul suo rilievo; l'eventuale necessità di integrazione probatoria deve essere gestita nel contraddittorio in primo grado.
  • In sede di legittimità è limitata la rilettura delle testimonianze e delle valutazioni di attendibilità: la Cassazione non riqualifica i fatti salvo vizi di motivazione o manifesta illogicità; vanno puntualmente indicati e trascritti gli atti che si assumono travisati.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito fornisce adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca della testimonianza.
  • Chi agisce nel settore del recupero crediti dovrebbe adottare e documentare procedure di controllo e compliance (limiti di contatto, registrazione attività, gestione reclami) per potersi difendere efficacemente in caso di contestazioni penali.

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