Cassazione Civile, Ordinanza n. 08838/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una convenzione regionale che aveva affidato a una società la riscossione dei crediti connessi al servizio di depurazione. La società, quale mandataria con rappresentanza della Regione Campania, aveva agito in giudizio contro il Comune per ottenere il pagamento di canoni di depurazione e della metà dei canoni di fognatura dovuti per un certo periodo, oltre interessi, deducendo anche in via subordinata una domanda risarcitoria. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti ritenuti provati, anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, mentre la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto, con due motivi strettamente connessi, violazione degli artt. 157, 189, 190, 194 e 195 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo: (1) che la Corte d’appello non aveva considerato le contestazioni tempestivamente formulate contro l’ammissibilità e le risultanze della CTU, la quale si sarebbe fondata su documenti non prodotti dalle parti ma acquisiti direttamente dal consulente, e avrebbe svolto valutazioni solo probabilistiche; (2) in subordine, che non era stata considerata la nullità della CTU dedotta in comparsa conclusionale, con cui il Comune aveva ribadito che l’attrice non aveva assolto l’onere di provare il fatto storico costitutivo della pretesa, incluso l’allacciamento dell’ente all’impianto di depurazione, e che i dati necessari avrebbero dovuto provenire dal gestore del servizio idrico.
La decisione
La Corte di cassazione ha riconosciuto che il Comune non era incorso in una preclusione processuale nel sollevare critiche alla CTU, perché tali contestazioni, quando non introducono nuovi fatti, domande o prove, possono essere formulate anche in appello e in comparsa conclusionale. Tuttavia ha ritenuto infondati i motivi, affermando che la CTU era stata legittimamente utilizzata come consulenza percipiente: il consulente aveva acquisito documenti necessari entro i limiti del quesito, ma non per provare fatti principali non allegati, poiché la società attrice aveva già dedotto il comportamento omissivo del Comune e indicato i criteri per la quantificazione dei canoni. La ricostruzione dei volumi idrici, dunque, integrava l’accertamento del fatto rilevante e la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il risultato della consulenza, senza omessa pronuncia sulle alternative prospettate dal Comune, che risultavano tardive o comunque incompatibili con la decisione adottata. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non sono state poste spese per la mancata difesa dell’intimata, ma è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le contestazioni relative a vizi non invalidanti del procedimento di consulenza tecnica, se non integrano eccezioni di nullità in senso tecnico, seguono il regime delle contestazioni difensive e possono essere dedotte anche successivamente, purché non introducano nuovi fatti o nuove prove.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sulle preclusioni e sul contraddittorio, ma la Corte nega che nel caso concreto vi sia stata una preclusione impeditiva delle contestazioni alla CTU.
Norma invocata per sostenere la tardività o l’inammissibilità delle critiche alla CTU; la Corte osserva che le contestazioni alla consulenza, se difensive e non introduttive di nuovi fatti, restano ammissibili.
La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti necessari nei limiti dell’incarico, ma non per supplire all’onere probatorio sui fatti principali gravante sulle parti.
La CTU deve svolgersi nel contraddittorio; nel caso concreto la Corte ritiene rispettati i limiti dell’attività del consulente e il contraddittorio non risulta violato.
Le doglianze sono state formulate come omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito ha effettivamente considerato gli elementi decisivi e ha motivato sul punto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le contestazioni e i rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio, quando non si risolvano in eccezioni di nullità del suo procedimento, hanno natura difensiva e possono essere formulate anche per la prima volta in comparsa conclusionale e in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o nuove prove.
- La consulenza tecnica d’ufficio può acquisire documenti necessari alla risposta al quesito anche prescindendo dalle preclusioni istruttorie delle parti, ma tali documenti non possono essere utilizzati per provare fatti principali che restano soggetti all’onere probatorio delle parti, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.
- Quando la consulenza è impiegata per ricostruire elementi fattuali già allegati dalla parte attrice e funzionali alla quantificazione della pretesa, il giudice può qualificarla come consulenza percipiente e valorizzarne il risultato ai fini dell’accertamento del fatto rilevante.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia se il giudice di merito, pur non esaminando analiticamente ogni singola alternativa prospettata dalla parte, fonda la decisione su una valutazione complessiva degli elementi acquisiti logicamente incompatibile con le tesi incompatibili della parte.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito della causa: il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza giuridica e logico-formale della motivazione e dell’applicazione delle norme processuali e sostanziali.
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